Sì alla via stragiudiziale sul risarcimento stradale

È legittima la richiesta all’assicurazione per via stragiudiziale del risarcimento danni da incidente stradale. Lo sottoscrive la Corte costituzionale con la sentenza n. 111, scritta da Mario Rosario Morelli, depositata ieri, con la quale è stato promosso l’articolo 145 del Codice delle assicurazioni.

A sollevare la questione era stato il giudice di pace di Roma ritenendo, tra l’altro, che in questo modo si sia posto un ostacolo all’accesso alla giurisdizione. Per la Consulta, però, aver messo questo tipo di paletto è in linea con la Costituzione. Nella valutazione dei giudici il danneggiato può anzi godere di un rafforzamento delle tutele.

La ratio della disposizione è, in realtà, «quella di rafforzare, e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo, come detto, dell’onere di diligenza, a suo carico, con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore. Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum». Già nella fase stragiudiziale così il danneggiato può ottenere la soddisfazione delle proprie richieste.

Va poi tenuto presente che l’eventuale pronuncia di improponibilità della domanda avanzata dal danneggiato alla compagnia di assicurazione per vizi di contenuto (come per mancato rispetto del periodo di tempo a disposizione dell’assicuratore per decidere), disciplinata dagli articoli 145 e 148 del Codice delle assicurazioni, esaurisce i suoi effetti sul piano processuale (non investendo il merito della controversia) e non impedisce la reiterabilità della domanda nel rispetto delle condizioni del Codice.

È sempre possibile un’autonoma chiamata in giudizio, senza che la durata del precedente procedimento assuma rilevanza ai fini del decorso del termine di prescrizione (articolo 2945, secondo comma, in relazione all’articolo 2943, primo comma, del Codice civile). G.Ne.

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