Lo statuto

ULIAS

UNIONE LIBERI INTERMEDIARI DI ASSICUARAZIONE PER SEZIONE E

:: Statuto dell’Associazione ::

TITOLO I: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDI ,PRINCIPI, FINALITÀ’

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E’ costituita la libera associazione senza scopo di lucro, denominata UNIONE LIBERI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE SEZIONE E , in sigla ULIAS

Art. 2 – SEDE

L’associazione, l’ufficio di presidenza, gli uffici amministrativi e la segreteria nazionale hanno sede in Italia. Il Consiglio Direttivo individuerà l’indirizzo della Sede e delle sedi distaccate Regionali e Provinciali.

Art. 3 – PRINCIPI E FINALITA’

L’Associazione è un organismo apartitico, culturale, etico, libero, autonomo, democratico e solidale e si ispira ai principi democratici propri della costituzione, senza fine di lucro ed ha per oggetto la predisposizione e l’attuazione di iniziative e di attività nonché l’erogazione di servizi, indirizzati allo studio, all’aggiornamento, alla crescita di immagine dei professionisti e intermediari iscritti al RUI.

ULIAS può avere, nell’interesse degli iscritti, rappresentanze in ogni – paese comunitario. Le norme che regolano la vita di ULIAS sono dettate dal presente Statuto e dai regolamenti, sin d’ora vincolanti, da emanarsi a cura della Consiglio Direttivo Nazionale. ULIAS, per il perseguimento delle proprie finalità, può decidere l’affiliazione ad organizzazioni sindacali datoriali nazionali o sopranazionali, aventi ordinamento non in contrasto con il presente Statuto.

In diretta attuazione di tali scopi di ULIAS potrà svolgere le seguenti attività:

  1. unire e rappresentare gli intermediari che credono nelle regole del mercato, nei valori della solidarietà, nel principio della sussidiarietà, in un quadro di leale competizione;
  2. rappresentare gli interessi degli associati presso le istituzioni, le organizzazioni politiche,economiche, sociali, sindacali sia in Italia che all’estero;
  3. favorire ed incrementare la presenza degli intermediari negli organismi di rappresentanzasociale, pubblici e privati;
  4. organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell’interesse degli associati;
  5. promuove la fornitura di servizi di consulenza, assistenza e informazione agli associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, previdenziali, assistenziali, informatici, commerciali e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti o società;
  6. assume iniziative volte alla qualificazione e all’aggiornamento professionale degli intermediari ;
  7. costituire strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovere la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, in osservanza delle norme in materia, svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione, con esclusione dell’attività di pubblicazione di quotidiani;
  8. stipulare accordi, contratti collettivi di lavoro, accordi di programmazione decentrata e/o negoziata ed intese di interesse generale in uno o più settori   merceologici;
  9. tutelare in tutte le sedi gli interessi e la dignità della Associazione, delle Associazioni aderenti e dei loro associati ed iscritti;
  10. costituire e coordinare associazioni, enti bilaterali di rappresentanza , società, anche di capitali, strumentali al perseguimento dei propri scopi per la difesa ed il patrocinio dei diritti e degli interessi dei propri associati ed iscritti.
  11. promuove l’istituzione di sedi di rappresentanza e coordinamento sul territorio nazionale e all’estero;
  12. svolgere un ruolo di rappresentanza professionale e datoriale in ogni ambito culturale, tecnico, scientifico, giuridico e legislativo al fine della miglior qualificazione della professione e delle competenze degli Associati, sempre nel rispetto dei principi e delle Normative Italiane e dell’Unione Europea in materia di Intermediazione Assicurativa;
  13. favorire la nascita o la adesione a contratti di lavoro specifici
  14. favorire la nascita o la adesione ad accordi nazionali di rappresentanza professionale e datoriale.
  15. favorire la qualificazione professionale anche tramite un sistema di attestazione e certificazione delle competenze professionali dei propri Associati; altresì, promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali anche secondo quanto previsto dal Sistema Europeo delle Qualifiche EQF;
  16. promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottando un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, vigilano sulla condotta professionale degli Associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli Associati per le violazioni del medesimo codice
  17. ogni altra iniziativa che il Consiglio Direttivo riterrà utile e necessaria per attuare gli scopi dell’Associazione.

 

TITOLO II:

QUALIFICAZIONE,QUOTA, IMPEGNI E DIRITTI DEI SOCI, DEGLI ASSOCIATI E DEGLI AFFILIATI

Art 4 – ASSOCIATI:

Possono far parte dell’associazione i professionisti e intermediari iscritti al RUI , siano essi

persone fisiche o costituiti in società di persone o di capitali, che siano in possesso dei seguenti

requisiti:

  1. a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica Italiana;
  2. b) godere dell’esercizio dei diritti civili;
  3. d) deve essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
  4. e) deve essere iscritto presso la Camera di Commercio competente per territorio;

Il Consiglio Direttivo stesso che si riserva di compiere, in qualsiasi momento, controlli e/o accertamenti su quanto dichiarato dall’aderente al momento della richiesta di adesione e la vigenza di tali requisiti. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto e potrà essere portatore di non più di tre deleghe.

Art 5 – AFFILIAZIONE:

Possono chiedere l’affiliazione a ULIAS associazioni e movimenti diversi purché condividano principi, scopi, programmi nonché i principi e le finalità del presente Statuto.

Art 6 – DENOMINAZIONE DEGLI ASSOCIATI E DEGLI AFFILIATI:

I partecipanti di ULIAS si distinguono in:

  • Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo ed hanno contribuito alla costituzione. Hanno tutti i diritti degli associati ordinari e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.
  • Soci Benemeriti: sono persone, sia pur rappresentanti di associazioni o movimenti, che abbiano svolto attività interessanti per ULIAS. Sono segnalati alla Consiglio Direttivo Nazionale dai soci fondatori. Sono nominati dal Presidente. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.
  • Assodati: sono gli intermediari iscritti a ULIAS in regola con le quote associative.
  • Affiliati: sono Associazioni o movimenti diversi che aderiscono a ULIAS con quota sociale anche ridotta previa approvazione di deroga concessa dalla Consiglio Direttivo Nazionale purché in regola con le predette quote, hanno voto consultivo nell’Assemblea nazionale.

Art 7 – IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI E DEGLI AFFILIATI:

Coloro che intendono associarsi a ULIAS devono avanzare domanda sui moduli predisposti dalla Associazione. La domanda di associazione, oltre ai dati richiesti, deve contenere l’espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli obblighi che ne derivano. La domanda di adesione o di affiliazione deve essere diretta, anche per il tramite le delegazioni regionali, provinciali o responsabili, al Consiglio Direttivo Nazionale il quale decide a maggioranza. L’iscritto deve osservare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento, attenersi alle deliberazioni degli organi statutari, agli accordi e contratti collettivi stipulati dalla Associazione e ritenerli espressamente vincolanti. L’iscritto è tenuto a versare, all’atto dell’iscrizione e poi annualmente la quota associativa.

Art 8 – QUOTA ASSOCIATIVA :

La quota associativa viene deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. Le Società di persone sono tenute a versare una quota per ogni Socio. La quota associativa dovrà essere versata al momento dell’adesione ed entro il 30 Marzo di ogni anno. La mancata corresponsione della quota, anche a seguito del relativo sollecito, comporta la sospensione dell’Associato. Trascorso l’anno associativo l’Associato o la Società morosi cesseranno di far parte dell’associazione.

Art 9 – Rescissione dell’atto associativo o di affiliazione:

Il socio, l’associato o l’affiliato che voglia recedere dal relativo rapporto con ULIAS deve darne espressa comunicazione con lettera raccomandata A/R almeno trenta giorni prima del 31 dicembre di ciascun anno.

Art 10 – Elettività delle cariche:

Tutte le cariche sociali sono elettive. Hanno diritto al voto in ogni grado dell’organizzazione tutti coloro in regola con i pagamenti delle quote sociali. Soltanto in caso di necessità e di urgenza il Consiglio Direttivo Nazionale e le segreterie delle strutture territoriali, nell’ambito di rispettiva competenza, possono deliberare la decadenza di organismi statutari della struttura interessata e nominare reggenti temporanei. La nomina di reggenti delle organizzazioni di categoria deve essere concordata con i responsabili delle Associazioni nazionali.

Negli altri eventuali casi il Consiglio Direttivo Nazionale nel nominare un reggente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, ne stabilisce la durata della gestione e ne specifica i poteri. Il reggente relaziona mensilmente il Consiglio Direttivo Nazionale con rapporto scritto sull’attività svolta e avanza proposte per regolarizzare la situazione. Qualora in caso di procedimento disciplinare la conclusione veda la destituzione dei dirigenti di una struttura, il reggente ha l’obbligo di indire, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla nomina, le elezioni degli organi statutari.

Art 11 – Gratuità delle cariche e degli incarichi:

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell’organizzazione sono gratuite.

Sono altresì gratuiti gli incarichi ricoperti per conto della Associazione in commissioni, consessi, consigli, ecc. Nella eventualità, sono rimborsate ai singoli componenti le spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle loro funzioni. Qualora si rendesse opportuna l’assegnazione di indennità di carica, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare in tal senso stabilendo limiti e modalità di fruizione.

Art 12 – Congressi Nazionali:

L’assemblea nazionale con funzioni congressuali e quelle con pari scopo delle strutture territoriali e di categoria sono convocate in via ordinaria ogni quattro anni e straordinariamente su deliberazione dei competenti organi direttivi. Per lo svolgimento delle assemblee congressuali si applicano le norme del regolamento elettorale di cui al successivo art.17.

Art 13 – Attività contrattuale:

Le strutture territoriali sono tenute ad informare tempestivamente il Consiglio Direttivo Nazionale in ordine all’andamento della contrattazione di accordi collettivi. Le decisioni relative a istituti contrattuali di interesse comune debbono essere preventivamente sottoposte alla Consiglio Direttivo Nazionale. Le decisioni relative a problemi previdenziali ed assistenziali di ordine generale sono di competenza della Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO III:

ORGANIZZAZIONE DI ULIAS

Art 14 – Organizzazione unitaria ed articolata:

L’organizzazione unitaria di ULIAS si articola in:

  • Organi Nazionali;
  • Delegazione regionali;
  • Delegazioni provinciali;
  • Gruppi

CAPO I:

ORGANI NAZIONALI

Art 15 – Denominazioni:

L’organizzazione unitaria di ULIAS si articola in:

  • l’Assemblea Nazionale;
  • il Presidente;
  • il Segretario Generale;
  • il Consiglio Direttivo Nazionale;
  • ii Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio dei Revisori dei conti.

Art 16 – Assemblea Nazionale:

L’Assemblea Nazionale è costituita dagli iscritti in regola con le quote associative.

Ai fini della composizione, le strutture territoriali designano un rappresentante ogni dieci iscritti o frazioni superiori a 5 per territorio rappresentato.

Fanno parte di diritto della Assemblea Nazionale i soci fondatori e i soci benemeriti nonché i componenti del Direttivo Nazionale. Ne fanno altresì parte di diritto gli ex Presidenti e gli ex segretari generali. Ne fanno infine parte, con voto consultivo, i rappresentanti delle associazioni o movimenti affiliati. Le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti ed astenuti, ad attenersi ad esse.

Art 17 – Convocazione dell’Assemblea Nazionale ordinaria e poteri:

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, di norma una volta l’anno. Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie vengono convocate mediante avviso affisso presso la sede sociale ed a mezzo e-mail PEC ai componenti degli organi Nazionali e alle strutture territoriali da trasmettersi almeno quindici giorni prima della data fissata per le adunanze. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno ed ora della adunanza e l’indicazione della seconda convocazione.

Il Presidente di ULIAS è di diritto il Presidente dell’Assemblea; all’occorrenza sceglie tra gli intervenuti due scrutatori. Le funzioni di segretario sono assunte da uno degli associati eletto dalla Assemblea stessa.

L’Assemblea Nazionale ordinaria:

  1. discute e delibera sull’andamento dell’Associazione e tratta i problemi di carattere generale interessanti per gli Associati;
  2. elegge i Delegati Regionali;
  3. elegge i Delegati Provinciali;
  4. elegge il Consiglio Direttivo Nazionale;
  5. elegge i membri del Collegio dei Probiviri con le modalità di cui all’art. 20;
  6. elegge i membri del Collegio dei Revisori con le modalità di cui all’art. 21, determinandone il compenso;
  7. approva il rendiconto consuntivo economico – finanziario ed approva il bilancio preventivo.
  8. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  9. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

L’Assemblea Nazionale elegge altresì un Presidente che co-presiede e coordina i lavori.

Art 18 – Convocazione dell’Assemblea Nazionale straordinaria:

L’assemblea Nazionale straordinaria può essere convocata quando il Presidente e la Consiglio Direttivo Nazionale lo ritengano opportuno. I termini e le modalità di convocazione dell’Assemblea straordinaria sono quelle stabilite dagli articoli precedenti per l’Assemblea ordinaria.

ART. 19 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO Nazionale

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto dai Soci Fondatori, da 5 membri elettivi e dura in carica 5 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Consigliere Tesoriere ed un Presidente Onorario che può essere anche un non associato e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta per il conseguimento dei propri fini sociali. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, i restanti cooptano fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce ordinariamente almeno tre volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri, anche mediante l’utilizzo di nuove metodologie informatiche di comunicazione audiovisiva; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente varrà doppio.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

  1. a)      quando l’assemblea non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
  2. b)      quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è munito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni assunte dall’assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve:

–       redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;

–       curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

–       redigere il rendiconto economico – finanziario;

–       compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;

–       approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

–       formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

–       deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;

–       nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;

–       favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla nomina e alla revoca dei Responsabili di Area, dei Delegati Regionali e dei Delegati Provinciali. Il Consiglio Direttivo può deliberare annualmente l’ammontare di eventuali indennità straordinarie a favore dei componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

ART. 20 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio nazionale dei probiviri, eletto dall’assemblea fra gli iscritti all’associazione, è il massimo organo di garanzia dell’associazione, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Funziona sempre con la presenza di tre membri tra effettivi e supplenti. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente. Al Collegio dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso, sulla conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi dell’Associazione. Esso esamina e compone altresì le controversie che dovessero insorgere tra organi dell’associazione. Le decisioni sono inappellabili. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dalla richiesta. Il Collegio dei probiviri è competente a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprano cariche nazionali, sia all’interno dell’Associazione, sia quali rappresentanti della stessa in organismi esterni. Il Collegio, ricevuto un ricorso, deve invitare immediatamente le parti interessate ad inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di trenta giorni. Il Collegio deve emettere la propria decisione entro 90 giorni dalla prima riunione. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale nell’associazione. Le misure disciplinari, commisurate alla gravità dell’infrazione, sono: il richiamo; la deplorazione; la sospensione da ogni attività fino a dodici mesi; l’espulsione dall’Associazione.

ART. 21 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori dei conti, eletto dall’assemblea fra gli iscritti vigila sugli atti amministrativi e contabili dell’Associazione, accompagna con una propria relazione il bilancio annuale ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio seno un Presidente. Funziona sempre con la presenza di 3 membri fra effettivi e supplenti e si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altro incarico dirigenziale nell’associazione.

ART. 22 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale tra le persone anche esterne all’Associazione ma che per la loro competenza e rappresentatività possano conferire lustro all’Associazione. Non ha diritto di voto e non risponde delle obbligazioni sociali.

ART. 23 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l’Associazione ed ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi e in giudizio, con firma singola. Egli dà le disposizioni per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale. Può delegare al Vice Presidente o a taluno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, in Collegio o singolarmente, alcune delle mansioni che gli sono attribuite dallo Statuto. In caso di motivata urgenza, il Presidente, sentiti almeno altri sette membri del Consiglio Direttivo Nazionale, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale, riferendo al medesimo nella prima riunione successiva.

ART. 24 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

ART. 25 – IL SEGRETARIO NAZIONALE

Collabora con i Presidenti e con il Consigliere Tesoriere: attua la politica dell’Associazione, coordina le attività organizzative e quelle amministrative secondo i deliberati dell’Assemblea. Presiede l’Assemblea degli Associati ed è il garante del rispetto delle norme interne e della corretta interpretazione dei deliberati dell’Assemblea stessa.

ART. 26 – IL CONSIGLIERE TESORIERE NAZIONALE

Il Consigliere Tesoriere Nazionale cura la contabilità dell’Associazione, provvede agli incassi ed ai pagamenti insieme al Segretario. E’ tenuto a fare una relazione annuale di bilancio nel corso dell’assemblea annuale ordinaria ed ha cura delle attività patrimoniali ed amministrative.

CAPO II:

STRUTTURE TERRITORIALI

ART. 27 – I DELEGATI REGIONALI

I Delegati Regionali, componenti elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale , vengono eletti direttamente durante l’Assemblea dei soci. La durata del loro mandato è quinquennale. E’di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, per i primi cinque anni, procedere alla nomina di qualsiasi carica o rappresentanza dell’Associazione.

La delegazione regionale realizzano pertanto l’unità organizzativa delle strutture che operano in dato territorio della regione. In particolare ha il compito di:

–       svolgere attività di studio e di informazione sui problemi sindacali ,sociali ed economici che più direttamente interessano gli associati della regione;

–       promuovere e coordinare iniziative per accrescere le adesioni a ULIAS.

Gli organi regionale sono:

  • l’Assemblea Regionale;
  • il Delegato Regionale ;
  • il Segretario;
  • la Giunta

L’Assemblea regionale, composta da tutti gli iscritti, è l’organo per l’attuazione dei compiti statutari nonché le proposte da inoltrare agli organi Nazionali per una più incisiva presenza di ULIAS in favore degli associati della regione; esprime il delegato e il segretario. Viene convocata dal Delegato in via ordinaria ogni anno; in via straordinaria, su richiesta di due terzi dell’assemblea regionale.

Il Delegato Regionale rappresenta l’unità di ULIAS sulla regione che si esprime nell’osservanza dei principi, degli obiettivi finalistici stabiliti dallo Statuto. Convoca, d’intesa con il PresidenteNazionale , l’Assemblea regionale.

Il Segretario promuove ed indirizza le iniziative politico-sindacali, coordina le attività organizzative e dirige la gestione del patrimonio. Può essere affiancato dall’opera di due Vice Segretari, uno con funzioni di vicario e l’altro con funzioni di responsabile amministrativo.

La Giunta Regionale è composta dai Delegati Provinciali della regione di riferimento.

ART. 28 – I DELEGATI PROVINCIALI

La delegazione provinciale coincide territorialmente con la provincia italiana ed è costituita su delega esplicita della Esecutiva Nazionale. La delegazione provinciale ha il compito di:

  1. a)      svolgere attività di studio e di informazione sui problemi sindacali,-sociali ed economici che più direttamente interessano gli intermediari della provincia;
  2. b)      promuovere e coordinare iniziative a carattere provinciale per accrescere le adesioni aULIAS;
  3. c)      rappresentare ULIAS nei confronti di associazioni, enti ed organi di equivalente competenza;
  4. d)     esercitare tutte le altre attribuzioni volta per volta eventualmente conferitele dagli organi Nazionali

Gli organi della delegazione sono:

  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • la Giunta;

Tutti i delegati provinciali sono nominati dal Presidente Nazionale sentito il parere del Delegato Regionale.

II Delegato nominato ha, nell’ambito provinciale, gli stessi poteri e prerogative del Delegato regionale.

Il Segretario della Delegazione Provinciale ha, nell’ambito Provinciale, gli stessi compiti e poteri del Segretario Regionale di ULIAS.

La Giunta Provinciale è composta da cinque associati della provincia di riferimento.

ART. 29 – DECADENZA

I componenti elettivi del Consiglio Direttivo Nazionale decadono dalla carica se non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive. Gli stessi e comunque tutti coloro che ricoprono cariche, ad eccezione del Presidente Onorario, decadono se nell’anno solare non sono interventi ad almeno un terzo delle riunioni indette.

ART. 30 – SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese sono:

  1. ammonizione verbale o scritta;
  2. sospensione;
  3. esplusione.

L’ammonizione e la sospensione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L’espulsione è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri riunita su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei membri del Collegio stesso.

Sono soggetti ad istruttoria solo gli argomenti e gli esposti dei quali l’Associazione sia venuta a conoscenza direttamente o tramite atti trasmessi in forma non anonima.

Le delibere di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare devono essere comunicate per iscritto all’Associato o alla Società, nella persona del suo legale rappresentante, interessati.

Qualora questi lo richieda, la notizia di archiviazione viene data all’autore dell’esposto.

Il soggetto interessato da istruttoria può chiedere di essere sentito dal Consiglio, farsi assistere da non più di due difensori iscritti all’Albo degli Avvocati, esaminare e farsi rilasciare copia degli atti, presentare scritti difensivi, documenti e liste di testimoni almeno tre giorni prima della data di trattazione.

La trattazione non è pubblica e deve avvenire, se possibile, in un unica riunione dove vengono sentiti, anche separatamente, gli attori ed i testimoni. Il soggetto incolpato ed i suoi difensori hanno la parola per ultimi. La delibera ed il dispositivo della decisione vengono letti al termine della riunione e devono, unitamente alla motivazione, essere depositati, entro 120 giorni dalla pronuncia, presso la sede nazionale .

Il procedimento non può perdurare più di 48 mesi a decorrere dalla data di rubricazione dell’esposto.

Possono essere soggetti a sanzioni gli Associati che:

  1. non rispettano lo statuto, il regolamento, il codice etico e deontologico e la moralità dell’Associazione;
  2. non corrispondono le quote Sociali;
  3. sono soggetti ad inchiesta penale o sono stati condannati per reati gravi.

Gli Associati aventi cariche Associative, e passibili delle sanzioni di cui all’art. 30, sono sospesi

dalla loro carica, non hanno diritto di voto e non possono partecipare alle riunioni.

ART. 31 – COMPENSI

Non sono previsti compensi in quanto tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatto salvo quanto potrà essere previsto dal Consiglio Direttivo Nazionale. E’ consentito il rimborso spese dimostrato con documenti giustificativi. Per i membri del Collegio dei Revisori è previsto un compenso mentre per i membri del Collegio dei Probiviri viene ammesso il gettone di presenza.

L’ammontare di tali emolumenti è stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 32 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’ ULIAS è costituito:

  1. a)      dai beni immobili e mobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
  2. b)      da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
  3. c)      da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

  1. a)      dalle quote d’iscrizione;
  2. b)      dall’utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e attività a favore degli iscritti;
  3. c)      da ogni altra entrata che concorra all’incremento dell’attivo sociale;
  4. d)      da proventi commerciali ed in particolar modo quelli relativi a pubblicità e sponsorizzazioni, il tutto sempre attuato quale mezzo per reperire fondi da utilizzare per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

Salvo diversa disposizione di legge, è fatto divieto di distribuire utili, fondi di riserva o avanzi di gestione agli associati in modo diretto o indiretto.

In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altre associazioni o enti con fini di pubblica utilità, con le modalità stabilite dall’assemblea Nazionale, sentiti gli eventuali organismi competenti per legge.

Le quote sociali sono in ogni caso intrasmissibili.

I rendiconti finanziari vengono redatti annualmente.

ART. 33 – ESERCIZIO SOCIALE, CONTABILITA’ E BILANCIO

Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Entro il 01 Aprile di ogni anno, il Consiglio

Direttivo provvede alla redazione del rendiconto finanziario che dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione entro il 10 Aprile. Copia del rendiconto economico e finanziario sarà depositata presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima dell’adunanza assembleare di approvazione.

ART. 34 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella esecuzione o nella interpretazione del presente Statuto, gli Associati si rimetteranno al giudizio del Collegio dei Probiviri, rinunciando a coltivare la controversia avanti agli organi della giustizia ordinaria.

ART. 35 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per il primo mandato le cariche sociali previste dal presente Statuto vengono attribuite e distribuite tra gli Associati fondatori: la durata del relativo mandato e dei successivi è fissata in cinque anni.

ART. 36 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi vigenti.

 

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