La legge 41/2016 , recentemente entrata in vigore, ad oggi non ha portato agli obiettivi sperati. Sale infatti l’aumento dei casi di omissione di soccorso e degli incidenti rimasti senza colpevoli accertati.
Dal 25 marzo scorso l’omicidio stradale viene contestato a chi provoca la morte di una persona guidando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, o per comportamenti particolarmente pericolosi. Le pene possono arrivare fino a 12 anni; 18 anni se il conducente fugge
Inoltre, le molteplici circostanze aggravanti e il divieto di concessione delle circostanze attenuanti hanno di fatto reso impraticabile il ricorso ad una strategia di patteggiamento. Infattibile anche la sospensione del procedimento con finalità rieducative del colpevole: l’istituto si applica soltanto se la pena edittale non supera i quattro anni. Dunque, il dibattimento resta la strategia più opportuna per effettuare la difesa degli imputati.
Date le situazioni, i giudici sono alle prese con elaborate operazioni di accertamenti del nesso causale e con la particolare circostanza attenuante prevista dal comma settimo dei nuovi articoli 589 bis e 590 bis del Codice penale nel caso in cui l’incidente sia causato dalla colpa concorrente di altri soggetti, vittima compresa, come il mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza.
Negli ultimi mesi le nuove norme hanno condotto a un numero più esiguo di sentenze, con ritardi prevedibili anche nei risarcimenti dei danni. Esclusa la possibilità di patteggiare, agli indagati non resta che accertare oltre ogni ragionevole dubbio ogni elemento del fatto.
Il soggetto responsabile di aver causato un incidente, per essere sottoposto ad alcoltest, dovrà essere preventivamente avvisato della facoltà di avvalersi dell’assistenza di un difensore, pena l’inutilizzabilità degli accertamenti stessi. Vista la gravità della pena e la prova non tecnica dell’etilometro, potrà chiedere ulteriori accertamenti, come le analisi del sangue in ospedale, esami decisivi per l’accertamento del nuovo reato.
Inoltre, non è più sufficiente provare che il conducente, precedentemente al momento in cui si è messo alla guida, avesse assunto sostanze psicotrope, ma anche che guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione e che vi sia un determinante nesso di causalità tra l’assunzione delle sostanze stupefacenti e/o dell’alcol e l’incidente.
Con la circolare 11/2016 la Polizia locale di Milano ha ribadito che «il conducente in stato di ebbrezza coinvolto in un incidente da cui derivino lesioni a terzi, ma che non abbia commesso violazioni a norme della circolazione stradale causalmente connesse all’evento, non potrà essere ritenuto responsabile per le nuove ipotesi autonome di reato».
La Cassazione aveva già avuto modo di pronunciarsi in tema di omicidio colposo da incidente stradale, prima dell’introduzione delle nuove norme, affermando che il nesso causale tra la condotta del conducente e l’evento mortale deve essere sempre oggetto di un rigoroso accertamento (Cassazione, sezione IV, sentenza 17000 del 5 aprile 2016).