Vi sono broker che offrono ad iscritti in ”E” collaborazione per rca tramite portali di comparazione (Facile.it et similia). Una parte della retribuzione al subagente viene determinata in un tot per polizza e una parte consiste in una percentuale sulla fattura di consulenza (per il miglior premio procurato), emessa dal broker, alla cui intermediazione e al cui incasso deve provvedere il subagente.
Si chiede se tale prassi è legale e se il subagente può operare in tal senso senza incorrere in eventuali sanzioni.
La vigente normativa in tema di intermediazione di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto obbliga l’intermediario ad esporre al pubblico nei propri locali tariffe e ammontare delle provvigioni percepite, che vanno riportate nel mod. 7B opportunamente adattato e che le imprese di assicurazione indicano anche in polizza e nelle quietanze di pagamento successive.
Tali obblighi non vengono meno nei confronti del subagente. Ma mentre le provvigioni sono una componente del premio pagato, il compenso al quale lei fa riferimento si aggiunge al premio e costituisce, a quanto lei espone, il corrispettivo per l’attività svolta nella ricerca sul mercato assicurativo della polizza con la tariffa migliore, cosa che potrebbe non corrispondere alla polizza migliore e, se ciò accade, il comportamento dell’intermediario potrebbe costituire violazione degli obblighi contemplati dall’art. 47, comma 1, del regolamento ISVAP n. 5/2006, disposizione alla quale la rimandiamo.
Si ritiene in ogni caso che dell’esistenza di tale onere e del suo ammontare il contraente debba essere preventivamente informato e che tale informazione debba risultare per iscritto e della quale vi sia attestazione di avvenuta ricezione. Quanto alla fatturazione di tali oneri aggiuntivi, trattandosi di compensi di natura professionale, essi vanno assoggettati a IVA a differenza delle provvigioni, che ne sono esenti in quanto scontano già le imposte gravanti sul premio, nell’ambito del quale esse sono comprese.