Esame della decisione della Cassazione n. 18773/2016: ecco tutti i dettagli in merito agli accertamenti strumentali delle lesioni micropermanenti
Quando si verifica un incidente stradale è sempre molto importante accertare se ci sono stati o meno danni fisici e l’entità degli stessi. Ruolo fondamentale quindi è ricoperto dal medico legale che avrà il compito di verificare se si sono prodotte delle lesioni, di lieve e media entità, o se vi siano addirittura invalidità permanenti. Un principio fatto proprio da una recente sentenza della Cassazione, la n. 18773/16, che in definitiva ha accolto il ricorso di una donna che aveva chiesto il #risarcimento delle lesioni subite a seguito del violento incidente stradale. Si tratta di una decisione molto apprezzata da parte del Presidente A.N.E.I.S. che di fatto offre maggiore garanzie e tutele atutti gli utenti della strada che restano coinvolti in un sinistro subendo lesioni micropermanenti.
Il giudice d’Appello (come quello di primo grado) aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla donna. I giudici di II° grado aveva ritenuto applicabile l’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, che dispone che il “danno (non patrimoniale) alla persona da microlesione è risarcito solamente «a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente o visivamenteaccertata l’esistenza di una lesione”.
Risarcimenti per il ‘colpo di frusta’: basta l’accertamento medico-legale
I giudici di legittimità, dopo il ricorso della donna, hanno però sottolineato l’errore in cui sono ricaduti i colleghi di merito. Questi ultimi infatti, basandosi sul fatto che le lesioni personali non erano state accertate visivamente o strumentalmente, hanno respinto la relativa sua domanda risarcitoria. In realtà però gli Ermellini hanno precisato che le lesioni contusive “alla cervicale, alla spalla sinistra, allo emotorace sinistro erano state accertate dal sanitario del Pronto Soccorso”.
Una vittoria per la donna, proprio perché il comma 3-quater dell’art. 32 è da leggere in correlazione alla necessità che il danno biologico sia sempre suscettibile di #accertamento medico-legale.Tale norma disciplina i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale. La presente decisione si pone in netto contrasto quella dei giudici di appello, che hanno escluso la risarcibilità del danno biologico sebbene il referto medico avesse diagnosticato “contusioni alla regione cervicale, al torace, curabili in sette giorni”. Tali lesioni, non potevano essere considerate “affezioni asintomatiche di esigua intensità insuscettibili un accertamento clinico“.
In definitiva “l’accertamento strumentale” non deve considerarsi condizione necessaria della risarcibilità del danno biologico lieve. Se vuoi restare informato sulle novità di diritto premi il tasto segui accanto al mio nome. #danno fisico