Dal 12 agosto 2012 i sostituti d’imposta (di norma, le banche e le fiduciarie) per il cui tramite avvenga l’accredito dell’importo corrispondente al riscatto delle polizze vita
estere da parte di residenti non imprenditori, sono obbligati ad operare l’imposta sostitutiva sui proventi prevista dall’articolo 26 ter del Dpr 600/73, a meno che l’imposta non sia stata prelevata dalla compagnia estera. L’obbligo, secondo la circolare 41/E di ieri, non riguarda solo gli intermediari che abbiano la polizza in gestione o in amministrazione o che abbiano ricevuto mandato dal cliente o dalla compagnia (si veda la risoluzione 15/E/2011), ma anche, pare, quelli che abbiano semplicemente ricevuto l’accredito dalla società di assicurazione. Si tratta di una interpretazione molto gravosa perché non tutti gli intermediari dispongono di procedure idonee ad intercettare, in base alla semplice analisi delle causali di trasferimento, i proventi da contratti assicurativi. In situazioni analoghe, in passato, si era ritenuto che l’obbligo di sostituzione fosse circoscritto ai casi in cui l’intermediario avesse avuto uno specifico mandato per la riscossione (circolare 29/1990 dell’Abi). Inoltre, l’intermediario deve acquisire dal cliente i dati necessari per il calcolo dell’imponibile. La novità è stata introdotta con l’articolo 68 del Dl 83/2012 il quale ha, inoltre, varato una nuova imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri, pari al 0,35% del valore della polizza al 31 dicembre di ciascun anno (aliquota è destinata a passare allo 0,5% a partire dal 2012, come previsto dal disegno di legge di stabilità per il 2013). L’imposta è dovuta nel caso in cui la compagnia estera non si sia avvalsa della facoltà di operare come sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 26 ter del Dpr 600/73. La circolare precisa che: il prelievo deve essere effettuato dagli stessi intermediari che agiscono in veste di sostituti d’imposta in caso di riscatto della polizza, ma solo (in questo caso viene precisato) se il ruolo di sostituto d’imposta è stato assunto su incarico del cliente o della compagnia, non quindi nei casi in cui l’intermediario non abbia la polizza in amministrazione o gestione e non abbia, altresì, ricevuto dal cliente o dall’assicurazione l’incarico formale di intervenire nella riscossione dei proventi; l’imposta sul valore della polizza ha natura d’acconto di quella sostitutiva sui proventi. Pertanto in caso di morte o di riscatto della polizza con proventi insufficienti, l’eventuale eccedenza di imposta sul valore della polizza sarà rimborsata al cliente (o agli eredi, in caso di decesso intervenuto fra il riscatto e l’incasso del provento) e compensata nel 770 dell’intermediario. Si ricorda che il primo versamento dell’imposta dovrà essere effettuato il 16 novembre prossimo sul valore delle polizze in essere al 31 dicembre e non totalmente liquidate prima del 16 novembre.
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