L’insorgenza di patologia tumorale (neurinoma del Ganglio di Gasser) nel lavoratore, a causa dell’utilizzo continuativo del telefono cellulare e cordless protratti per svariati anni e per diverse ore al giorno, costituisce malattia professionale, con diritto del lavoratore a percepire la relativa rendita.
In tema di malattia professionale, a eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza,
nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
A tal fine, il giudice è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso a ogni iniziativa diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all’entità dell’esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell’ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall’assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti.
Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse riconosciuto la rendita di invalidità a favore di un lavoratore che, in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e cinque o sei ore al giorno, di telefoni cellulari e cordless, aveva sviluppato una grave forma di tumore dei nervi cranici, il neurinoma del Ganglio di Gasser.
Cassazione civile sez. lav., 12 ottobre 2012 n. 17438