Un punto a favore di Mediobanca. Qualche giorno fa la Corte d’Appello del Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 18 marzo, ha respinto la richiesta di
risarcimento danni promossa da un azionista per il mancato lancio dell’Opa Fondiaria da parte di Sai e di Piazzetta Cuccia. La motivazione? Non sussiste l’obbligo d’Opa e in ogni caso la pretesa è incompatibile con il sistema sanzionatorio di legge. La norma, infatti, disciplina che in caso di mancato lancio di un’offerta obbligatoria, il primo passo è la sospensione del diritto di voto e il secondo l’obbligo di alienare le azioni eccedenti la soglia del 30% entro un determinato lasso di tempo.
Un duplice accorgimento che, di fatto, per il Tribunale annulla l’operazione di acquisto del controllo societario, che dell’Opa costituisce il presupposto e la giustificazione.
«Quest’affermazione in diritto è in sintonia con il costante orientamento della Corte d’Appello di Milano e disattende la recente contraria pronuncia della Corte di Cassazione», è scritto nella sentenza.
Al 30 giugno scorso, come si evince dal bilancio della banca, le cause promosse contro l’istituto, in solido con altri soggetti, per il mancato lancio della pretesa Opa obbligatoria su Fondiaria del 2002, sono tredici in tutto.
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