Codice Deontologico

Premessa

Il codice deontologia degli intermediari di assicurazione iscritti alla sezione E del RUI è l’insieme di principi di regole morali e comportamentali che ogni professionista dovrebbe avere nell’esplicazione della sua attività di intermediazione consulenza e gestione delle coperture assicurative dei rischi in modo da soddisfare i bisogni assicurativi dei clienti.

Il presente codice deontologico è da integrazione alle normative di legge vigenti a livello nazionale ed europeo e viene osservato da tutti gli aderenti all’associazione. L’associazione avrà il compito di aggiornare il presente codice in modo da essere in linea con tutte le nuove normative di legge vigenti.

Principi generali

I’intermediario della sezione E esercita imprenditorialmente e professionalmente attività di intermediazione,consiglia i clienti per una adeguata copertura dei loro rischi in base ad una corretta valutazione delle necessità assicurative, previdenziali e patrimoniali. Nella sua attività, ha lo scopo di garantire interessi e diritti dell persone, aziende o enti.

Regole di condotta

Art. 1. – I’intermediario osserva la dovuta riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza, sia da parte dei clienti sia dall’agenzia generale per cui opera.

Art. 2. – Cura in modo costante l’aggiornamento professionale proprio e dei suoi collaboratori, produttori e dipendenti.

Art. 3. – Provvede, con piena assunzione degli oneri e degli obblighi relativi, all’organizzazione ed alla gestione del mandato conferitogli dall’agente.

Art. 4. – Collabora con gli organi preposti alla disciplina dell’attività assicurativa e del mercato, segnalando prassi e disposizioni contrarie alla più ampia soddisfazione dei bisogni assicurativi delle persone ed enti.

Art. 5. – Segnala comportamenti delle agenzie generali che si concretino nel rifiuto, diretto o indiretto, di stipula di assicurazioni obbligatorie, di pronto equo pagamento degli indennizzi e di trattamento omogeneo della clientela, senza discriminazione alcuna.

Art. 6. – Si adopera perché siano rispettati dall’agenzia generale i seguenti diritti della clientela:

–         diritto all’informazione;

–         diritto alla chiarezza contrattuale;

–         diritto alla competenza professionale;

–         diritto alla riconducibilità dell’intermediario;

–         diritto al servizio assicurativo;

–         diritto al risarcimento;

–         diritto alla prevenzione;

–         diritto alla reciprocità;

–         diritto all’equo trattamento.

L’ intermediario si attiene, nell’esercizio della professione, ai principi di etica e assoluta rettitudine, ed osserva un comportamento improntato a dignità, decoro e trasparenza. Si astiene, pertanto, dall’acquisire contratti attraverso iniziative non compatibili con l’etica ed il decoro della sua attività, ed in particolare, ove ricopra cariche pubbliche, non se ne avvale in alcun modo per fini professionali.

Rapporti con la clientela

Art. 1. – L’intermediario valuta attentamente le necessità assicurative del cliente (persona ,azienda o ente) in relazione alle informazioni personali, professionali e patrimoniali acquisite, e gli propone, nell’ambito del proprio incarico, le forme di garanzia ritenute più adeguate; lo informa inoltre con precisione sulle caratteristiche dei contratti, ivi compresi la loro durata, la franchigia ecc…, chiarendo i diritti e gli obblighi che derivano dalle condizioni generali e particolari di assicurazione.

Art. 2. – Egli fornisce, con semplicità e chiarezza, tutte le notizie che gli vengono richieste, nonché tutte le informazioni utili per ridurre il rischio e completare le garanzie per la valutazione e determinazione del premio.

Art. 3. – L’ Intermediario informa il cliente della necessità di comunicare senza indugio eventuali modifiche del rischio assicurato per un tempestivo aggiornamento delle coperture assicurative.

Art. 4. – L’ Intermediario mette a disposizione del cliente un servizio fondato su una gestione amministrativa di qualità. Egli fornisce il proprio servizio con diligenza, anche dopo la stipulazione del contratto indipendentemente dell’affare.

Art. 5. – L’ Intermediario si impegna ad informare in modo chiaro ed evidente, anche con targhe e affissioni , della sua qualificazione professionale e della denominazione della o delle agenzie generali e mandanti mediante .Egli si impegna altresì a far rispettare tale principio di trasparenza anche ai propri collaboratori.

Art. 6. – L’ Intermediario informa i propri clienti dell’esistenza del presente Codice Deontologico.

Rapporti con le agenzie generali

Art. 1. – L’incarico di Intermediario di assicurazione è svolto con diligenza professionale, con ponderata consulenza sui rischi da assicurare e segnalazione all’agenzia generale degli elementi di giudizio che consentano di formulare le migliori e più obiettive valutazioni.

Art. 2. – L’ Intermediario si impegna a tenere regolare contabilità, a fornire all’agenzia generale le scritture relative ai premi incassati, e ad effettuare puntualmente le rimesse dei fondi che egli detiene in ragione della sua attività professionale.

Art. 3. – L’ Intermediario deve conoscere tutte le modalità operative ed i prodotti dell’agenzia generale in modo da offrire le coperture più adeguate ai suoi clienti.

Art. 4. – L’ Intermediario si rende interprete delle esigenze dei clienti e rappresenta all’agenzia generale le innovazioni e le modifiche dei prodotti assicurativi atte a soddisfarle.

Art. 5. – L’ Intermediario rifiuta iniziative e comportamenti che dovessero essere richiesti e suggeriti dall’agenzia generale che siano in contrasto con gli interessi dei clienti. L’ Intermediario non accoglie le richieste dell’agenzia generale in contrasto con le norme del presente Codice Deontologico.

Rapporti con la concorrenza

Art. 1. – L’ Intermediario impronta alla massima correttezza i rapporti verso i colleghi e verso tutti gli altri operatori del mercato anche sul piano concorrenziale.

Art. 2. – In caso di gestione associata di un’operazione di assicurazione, l’intermediario rispetta scrupolosamente gli accordi conclusi per una corretta gestione. In mancanza sono fatti salvi gli accordi collettivi, ove esistenti.

Art. 3. – I’Intermediario in caso di controversia con un collega, ne ricerca in via preliminare la composizione bonaria con ogni possibile iniziativa di conciliazione, non è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un collega per motivi professionali se non dopo avere informato il consiglio direttivo per un tentativo conciliatorio.

Art. 4. – Egli è tenuto a denunciare casi di abusivo esercizio della professione e collabora con gli organismi che curano la difesa degli interessi della categoria e dei consumatori.

Disposizioni disciplinari

Art. 1. – Il collegio dei probiviri vigila sull’osservanza da parte degli iscritti delle norme statutarie, regolamento e deontologia professionale. Ovunque l’infrazione venga commessa l’organo giudicante sarà sempre il collegio dei probiviri che, per le infrazioni alle fattispecie contenute nel codice deontologico, provvederà a comminare le seguenti sanzioni:

  • Avvertimento:

–       consiste nel richiamare l’iscritto sulla mancanza commessa e nell’esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del presidente del Collegio dei Probiviri e controfirmata dal Presidente dell’associazione.

 

  • Censura: dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo in corso, è comminata dal Collegio dei Probiviri.
  • Sospensione: è dichiarata dal Collegio dei Probiviri sentito, quando lo ritenga opportuno il professionista, per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale a causa di mancato adempimento alle norme deontologiche. La sospensione interviene anche in casi di:

–       interdizione dai pubblici uffici per una durata fino a tre anni

–       emissione di mandato di cattura.

Terminato il periodo di sospensione l’iscritto è riammesso all’associazione dietro presentazione di propria istanza.

La sospensione opera per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

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