Non esiste allo stato attuale una regolamentazione collettiva delle norme relative ai subagenti di assicurazione, pertanto si può solo fare riferimento ai contratti individuali e alle consuetudini di mercato. Bisogna comunque tener conto che la figura del subagente è ufficialmente riconosciuta come elemento produttivo inserito in un’organizzazione. Riferimenti alla figura del subagente sono tuttavia presenti in alcuni testi legislativi e pattizi. In particolare nella Direttiva CEE del 13 dicembre 1976, art. 2 punto1, lettera c), “c) le attività delle persone diverse da quelle menzionate alle lettere a) e b), ma che agiscono per conto di queste, ed eseguono soprattutto lavori introduttivi” presentano contratti d’assicurazione o riscuotono premi, senza che tali operazioni possano comportare l’assunzione di un impegno verso il pubblico o da parte del pubblico.” E nella legge 7 febbraio 1979, n. 48, art. 5, lettera c), punto 4: “4) essere stato, per almeno due anni, in modo continuativo subagente professionista, intendendosi per tale colui che, con l’onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all’incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma”. Nel campo assicurativo, dunque, il sub agente è un ausiliario dell’agente che non risponde del suo operato alla compagnia ma all’agente che gli corrisponde una parte della provvigione che percepisce dalla Compagnia di assicurazione per l’ acquisizione di polizze assicurative e per l’incasso delle quietanze. Opera in nome e per conto dell’agente, sotto la responsabilità di quest’ultimo. Infatti, in caso di ammanchi e/o di appropriazione indebita o di altri danni (contratti e quietanze non registrati in tempo),l’agente risponde civilmente nei confronti della compagnia e dei terzi dell’operato del suo sub agente e non quest’ultimo, salvo poi a rivalersi nei suoi confronti. Inoltre, essendo solo l’agente il titolare del mandato di agenzia più volte questi usa accollarsi alcune spese per il funzionamento della sub agenzia(come nel caso di specie)(pagare il fitto dei locali, fornire l’arredo dell’ufficio ecc.), per cui il sub agente non impiega alcun capitale proprio o un capitale modestissimo e, date le dimensioni della sua attività, quasi mai ha altri collaboratori alle sue dipendenze ( anche perché le provvigioni già tagliate che gli corrisponde l’agente generale non certo gli permetterebbero di retribuirlo),non avvalendosi neppure come da consuetudine dei cd.”segnalatori”, come nel caso in questione. Pertanto il non assoggettamento ad alcuna alea imprenditoriale negativa (perdite), che come è stato già detto caratterizza il rapporto di agenzia, nel caso in specie è più accentuato ed il rischio di non percepire alcun compenso quando non riesce ad acquisire polizze assicurative, pur lavorando per tale fine, viene attutito dalle provvigione che comunque percepisce sugli incassi delle quietanze (portafoglio già acquisito).
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