Riccardo Sabbatini
E così il governo è andato avanti nella sua strada. Il nuovo decreto sullo sviluppo, emanato nei giorni scorsi, reca con sé la discussa norma che consentirà agli agenti assicurativi, anche monomandatari, di realizzare forme di collaborazione con agenti in concorrenza, nonchè con broker e banche
. Già su questa colonne sono stati segnalati i rischi collusivi di simili pratiche. Ma la questione può essere osservata da un altro punto di vista. Un agente che reindirizza il proprio cliente verso un’altra compagnia per soddisfarne i bisogni assicurativi, va ad aggiungere un altro anello alla catena degli intermediari. E non è detto che questa doppia intermediazione (che si traduce in doppie commissioni) vada a beneficio del consumatore. Il decreto del Governo non fa che rafforzare un trend già presente nel mercato delle polizze. Ad esempio circa il 40% del premi intermediati dai broker già attualmente transitano per agenti assicurativi invece che essere gestiti centralmente da una compagnia. I broker giustificano questo doppio passaggio per i servizi che la rete agenziale è in grado di offrire, ad esempio nella gestione delle polizze e dei sinistri. Resta però il fatto che quegli agenti ricavano una commissione di distribuzione per contratti che non hanno contribuito a far sottoscrivere. E che dire delle polizze collocate via internet e anch’esse reindirizzate presso un’agenzia. Non si capisce a che titolo quell’intermediario debba essere remunerato. C’è poi l’annosa questione dei broker pagati dalle compagnie e non dai loro clienti (gli assicurati), come dovrebbe essere. Una questione solo marginalmente sfiorata anche dalla nuova direttiva europea in arrivo sulla intermediazione assicurativa. Il via libera alla collaborazione tra gli agenti fa sorgere dubbi anche sotto i profili di vigilanza. La normativa che ha inglobato nella Banca d’Italia l’attuale regulator assicurativo, l’Isvap (in futuro si chiamerà Ivass), ha stabilito che gli agenti siano in futuro inquadrati in un albo nazionale gestito da un organismo privato dotato di propri poteri sanzionatori. L’esperienza Usa dimostra che simili casi di autogoverno possono funzionare e produrre efficienza. Ma, naturalmente, non è scontato. Ebbene, in una situazione di clienti “condivisi” – il frutto delle forme di collaborazione – la tracciabilità dei comportamenti (e delle responsabilità) potrebbe divenire meno chiara rendendo pertanto ancora più incerto l’esito di questa nuova esperienza di regolamentazione.
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