Aumentano i campi della certificazione dedicati al bonus della previdenza complementare dei lavoratori post 1° gennaio 2007. Il Cud 2013, relativo ai redditi dell’anno
2012, è stato implementato nella sezione riservata alla deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione per i dipendenti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Si tratta di quei lavoratori, contraddistinti al punto 8 della certificazione con il codice 3 (o A in caso di situazioni miste), che ai sensi del comma 6 dell’articolo 8 del Dlgs 252/2005 possono dedurre a partire dal 6° anno di adesione al fondo e fino al 25° anno, la differenza tra l’importo massimo dei contributi deducibili nei primi 5 anni (euro 5.164,57 x 5 = euro 25.822,85) e quanto effettivamente versato e dedotto nel medesimo periodo (cosiddetto bonus di deducibilità). Ulteriori indicazioni in merito alla maturazione e all’utilizzo del bonus sono state fornite dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 131/2011, dove è stato chiarito che l’importo massimo di bonus annualmente utilizzabile è pari a euro 2.582,29 e che comunque il bonus non potrà più essere speso una volta decorsi 20 anni dalla fine del primo quinquennio di adesione. La necessità di prevedere nuovi campi della certificazione (punti 122-126) è conseguenza del fatto che è terminato il primo quinquennio successivo all’entrata in vigore di questa previsione (2007-2011, ritenendo che debba farsi riferimento agli anni fiscali), e quindi dalla conseguente possibilità, a partire dal 2012, di utilizzare il bonus di deducibilità maturato nei primi 5 anni di adesione alla previdenza complementare. La fotografia della situazione di questi dipendenti è ormai completa, posto che nel Cud 2013 trovano spazio tutte le informazioni che consentono di ricostruire il bonus accumulato, quello utilizzato nonché quello residuo. Sebbene le istruzioni ministeriali non siano trasparenti, in caso di utilizzo nel corso del 2012 di una quota di bonus maturato, si ritiene che tale quota (nei limiti di euro 2.582,29) vada separatamente esposta nel punto 123 della certificazione, e che quindi si aggiunga alla deduzione ordinaria massima di euro 5.164,57 indicata al punto 120. Il bonus maturato, sebbene non evidente nella certificazione, è facile da ricostruire sottraendo dall’ammontare massimo della deduzione del primo quinquennio (euro 25.822,27), quanto effettivamente versato e dedotto nello stesso periodo, esposto al punto 124. La quota residua di bonus, al netto dell’eventuale utilizzo, così come gli anni residui (rispetto ai 20 anni), vanno indicati rispettivamente nei punti 125 e 126.
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