Non solo per i classici danni causati dalle buche o dagli insidiosi ostacoli sulla carreggiata, ma l’ente gestore della strada è responsabile anche per quelli causati ai veicoli che slittano sull’asfalto reso viscido da fango e foglie. Troppo spesso, rileva Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”,
gli enti titolari delle strade la fanno franca per i danni causati in conseguenza di molteplici condotte omissive, salvo poi essere condannati a seguito di sentenze esemplari come la recentissima decisione numero 1174/12 del tribunale di Reggio Emilia.
Secondo la sentenza, è configurabile, infatti, la responsabilità da cose custodia di cui all’articolo 2051 del codice civile per il proprietario dell’infrastruttura che ha omesso di pulire la carreggiata di propria competenza dalle foglie e dal terriccio.
Il giudice di merito, rileva che la responsabilità civile stabilita dal suddetto articolo del codice civile per i danni cagionati da cose in custodia, si configura anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della pubblica amministrazione e ha natura oggettiva: affinché essa si configuri è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia (nel nostro caso la strada) e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, che si libera solo con la prova del fortuito. E nella giurisprudenza di legittimità da cinque anni a questa parte si è consolidato un orientamento meno favorevole di un tempo alla pubblica amministrazione.
Nel caso in questione, l’Anas, è stata condannata a risarcire con ben 4.680 euro, oltre intersessi legali e rivalutazione, l’automobilista finita fuori strada a causa del classico effetto aquaplaning, causato dal terriccio, che ha fatto uscire l’auto fuori dalla carreggiata.
L’intervento dei carabinieri ha confermato la presenza di detriti sul manto stradale. Peraltro, la condotta omissiva dell’ente gestore è stata ulteriormente acclarata a seguito della testimonianza di un automobilista che due ore prima dell’incidente aveva segnalato l’ostruzione della carreggiata. Tale circostanza fa scattare la colpa grave per il titolare dell’infrastruttura essendo, peraltro, escluso dall’istruttoria che la conducente procedesse a velocità elevata.