Responsabilità in solido: così la difesa

Alessandro Rota Porta

Lo scenario normativo che disciplina gli appalti è in continua evoluzione ed è costituito da un puzzle di disposizioni di difficile raccordo tra loro: un groviglio di regole tra le quali i soggetti coinvolti sono costretti a districarsi, rischiando pesanti conseguenze in tema di responsabilità solidale e sotto il profilo sanzionatorio

. La mancanza di un testo unitario che faccia da contenitore delle diverse norme intervenute in questo ambito ha spesso avuto come risultato l’aumento dei vincoli solidaristici della filiera dell’appalto, senza adeguati strumenti che possano manlevare – in maniera agevole – il responsabile in solido. La finalità di questa Guida è proprio quella di mettere ordine nella recente evoluzione legislativa e di fornire a committenti e appaltatori gli spunti operativi per evitare il coinvolgimento nel regime di solidarietà, che si estende ormai a 360 gradi ai profili retributivi, contributivi, fiscali e di sicurezza sul lavoro: un’esigenza sempre più sentita dal momento che le aziende ricorrono con frequenza all’outsourcing di processi produttivi o di servizi, attraverso contratti di appalto.

 

 

Il fronte fiscale

 

Sono essenzialmente due i fronti interessati dalle recenti modifiche. Il primo, sugli aspetti fiscali, è quello che riguarda l’obbligazione in solido, in caso di appalto di opere o di servizi, che lega l’appaltatore e il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, a versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e l’Iva riferite alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto: dopo il vero e proprio vuoto legislativo che si era creato con la modifica al comma 28 dell’articolo 35 del Dl 223/2006 a opera del decreto sulle semplificazioni fiscali (Dl 16/2012), è intervenuto il primo decreto sullo sviluppo (Dl 83/2012). Infatti, la versione previgente del testo consentiva – attraverso una formulazione alquanto generica – l’esonero dal regime della solidarietà solo nel caso in cui l’appaltatore avesse dimostrato «di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento». Il Dl 83/2012 ha in parte corretto questa criticità con l’indicazione di alcuni strumenti di verifica (attestazione/asseverazione) propedeutici al pagamento del corrispettivo, sebbene – all’atto pratico – presentino delle difficoltà di attuazione, con il rischio di inciampi nei pagamenti.

 

Il fronte del lavoro

 

La seconda modifica alla materia della responsabilità solidale (articolo 29 della legge Biagi) è invece avvenuta con il decreto sulle semplificazioni varato a inizio anno (Dl 5/2012), poi ridisegnato dalla riforma del lavoro (comma 31, articolo 4, della legge 92/2012). In primo luogo, il legislatore ha puntato a precisare che il vincolo della solidarietà sui profili retributivi (comprese le quote di Tfr), previdenziali e assicurativi si riferisce al periodo di esecuzione dell’appalto. Sono state introdotte poi alcune esimenti dall’alveo della responsabilità, escludendo le sanzioni civili che possono essere ascritte al solo responsabile dell’adempimento e infine attenuando con qualche garanzia il previgente regime, secondo il quale il mero affidamento di un appalto comporta la responsabilità in capo al committente, sebbene non abbia commesso alcuna irregolarità. Queste tutele consistono nell’attribuzione ai Ccnl del compito di individuare procedure ad hoc di verifica della regolarità degli appalti, e nel coinvolgimento dei soggetti chiamati a rispondere per incapienza dei beni di chi esegue l’opera, in caso di contenzioso nella materia. Secondo questa disposizione, il debitore solidale (committente imprenditore o datore di lavoro), chiamato a rispondere in sede giudiziale del pagamento con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, può proporre un’eccezione con la quale chiede che sia preventivamente escusso il patrimonio di questi ultimi. In queste ipotesi, anche se il giudice accerta la responsabilità solidale, l’azione esecutiva può essere promossa nei confronti del committente solo dopo che l’esecuzione verso il patrimonio del responsabile ha dato esito infruttuoso. Inoltre, la norma conferma una procedura già esperibile nei casi di responsabilità solidale, che consiste nella possibilità da parte del committente, chiamato a rispondere al posto del responsabile, di richiedere la restituzione di quanto pagato attraverso l’azione di regresso.

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