RCA: le nuove misure previste dal d.l. 145/2013

Il decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013), in vigore dal 24 dicembre 2013, segna un passo in avanti verso

l’installazione generalizzata della scatola nera sui veicoli.

 

 

Il pacchetto introduce anche la possibilità per le compagnie di proporre ai loro clienti un ventaglio di sconti sulle polizze. In cambio i cittadini si impegnano ad accettare clausole vincolanti.

Le imprese di assicurazione potranno, tra le misure previste, proporre la stipula di contratti che prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo. Se l’assicurato acconsentirà all’installazione di questi meccanismi, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità saranno a carico dell’impresa, che dovrà applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio.

In caso di contratto siglato con un nuovo assicurato, in sede di prima applicazione, la riduzione del premio non potrà essere inferiore al 7% dell’importo risultante dalla somma dei premi rca incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio, in sede di prima applicazione, non potrà comunque essere inferiore al 7% del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Se uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulterà essere dotato della scatola nera, le risultanze del dispositivo formeranno piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

È previsto inoltre uno sconto del 4% se nel contratto è contenuto il divieto di cessione del credito, e cioè di dare ai carrozzieri il diritto a riscuotere direttamente il risarcimento per la riparazione.

Un’altra riduzione non inferiore al 5% è concessa inoltre anche a chi accetta, in caso di sinistro, di portare la propria auto in una delle officine di riparazione convenzionate con le compagnie.

Le compagnie sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito Internet. Nel caso in cui l’assicurato acconsente all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque non inferiore al 7%.

In allegato l’articolo 8 che interessa la rca.

Scarica documento in allegato

Fonte

Condividi questo contenuto sulla piattaforma che preferisci.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Stampa

Accedi con le tue credenziali

 per usufruire di tutti i servizi riservati agli associati U.L.I.A.S.

Nel caso non fossi ancora registrato, puoi richiedere adesso l’accesso che verrà validato dopo il versamento della quota associativa.