In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno e il certificate di assicurazione operano nell’interesse e a tutela del danneggiato, in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente al danneggiato ed agli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo con la conseguenza che il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore vincola quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla circolazione del veicolo.
Detto vincolo opera anche quando il premio di assicurazione non sia stato pagato, ovvero il contratto non sia efficace, in quanto ciò che rileva, nei confronti del danneggiato, ai fini dell’esperibilità dell’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile del sinistro, è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo.
Cass. civ., 5 luglio 2012, n. 11295
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