Polizze vita senza ritenuta

Marco Piazza

I proventi maturati alla data del 31 dicembre 2012 sui contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulati dell’esercizio d’impresa entro il 31 dicembre 1995

escono dalla situazione di limbo fiscale in cui sono rimasti per quasi vent’anni. Lo stabilisce il comma 508 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013.

 

Questi proventi sono, infatti, tuttora soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta all’atto della percezione in quanto l’articolo 3, comma 113, della legge 549/1995 – che ha trasformato in ritenuta d’acconto quella d’imposta prevista dall’articolo 6, primo e secondo comma della legge 482/1985 – si applica solo alle polizze stipulate dopo l’entrata in vigore della legge stessa.

Successivamente, l’articolo 14 della Dlgs 47/2000 ha introdotto nel Dpr 600/1973 l’articolo 26 ter, il quale da un lato ha trasformato la ritenuta sui proventi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione in imposta sostitutiva, e dall’altro ne ha limitato l’applicazione ai proventi con natura di “redditi di capitale” e quindi non a quelli percepiti da “imprese”, i quali, comunque, concorrono a formare il reddito complessivo imponibile (si veda la circolare 29/E del 2001, paragrafo 2.3).

Il nuovo regime, però si applica solo alle polizze stipulate o rinovate dal 1° gennaio 2001 per effetto dell’articolo 16, comma 2 bis del Dlgs 47/2000. Di conseguenza, per le polizze stipulate fino al 31 dicembre 1995 è rimasto in vigore il regime di ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, per quelle stipulate dal 1996 al 31 dicembre 2000 quello di ritenuta d’acconto e per quelle stupulate o rinnovate dal 1° gennaio 2001, infine, i proventi non sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il reddito d’impresa.

La legge di stabilità prevede due interventi:

1) a regime da quest’anno stabilisce che anche alle polizze stipulate entro il 31 dicembre 1995 si applica il regime introdotto con il Dlgs 47/2000, ossia il concorso del provento al reddito complessivo imponibile, senza che la compagnia prelevi alcuna ritenta o imposta sostitutiva;

2) per il pregresso la presunzione che i proventi maturati dalle polizze stipulate entro il 31 dicembre 1995 e ancora in essere alla data del 31 dicembre 2012 si considerano corrisposti a tale data. La ritenuta è applicata a titolo di imposta ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 settembre 482/1985 ed è versata, nella misura del 60% entro il 16 febbraio 2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno. La provvista della ritenuta può essere acquisita dall’impresa di assicurazione mediante la riduzione della riserva matematica di ciascuna polizza.

Nonostante la relazione tecnica faccia pensare che la ritenuta “una tantum” sia applicata nella misura del 12,5% sull’intero ammontare dei proventi, il coordinamento delle norme susseguitesi nel tempo fa concludere che la ritenuta del 12,5% trovi applicazione solo sulla parte dei proventi maturata fino al 31 dicembre 2011 e del 20% per la parte di proventi (abbattuta proporzionalmente nel caso in cui la polizza sia investita in titoli pubblici italiani ed esteri) maturata successivamente ed inoltre che sull’intero provento spetti la riduzione del 2% per ogni anno di maturazione successivo al decimo (si veda anche la circolare 11/E del 2012, paragrafo 10.4).

Il fenomeno oggetto dell’interesse del fisco non pare marginale. La relazione tecnica stima che l’imposta “una tantum” si applicherà ad un imponibile di circa 1,9 miliardi. La relazione, poi, spiega come dovranno essere trattati i proventi maturati dopo il 31 dicembre 2012. Come si è detto, da tale data, le polizze sulla vita e di capitalizzazione stipulate da imprese fino al 31 dicembre 1995 sono equiparate a quelle stipulate a partire dal 1° gennaio 2001, dato che si applicano le disposizioni del Dlgs 47/2000. La relazione, quindi, specifica che «a partire dal 2013, il maturato (sottolineato nell’originale) concorre a formare il reddito d’impresa del sottoscrittore».

La tassazione per maturazione dei proventi delle polizze di assicurazione stipulati da imprese è già stata sostenuta dalla direzione Regionale della Lombardia e nel Parere Abi 502 del 1999, dato che, sul piano contabile, questi strumenti finanziari sono trattati come una sorta di “zero coupon” (si legga anche l’articolo a fianco).

Si ritiene, però, che la tassazione per maturazione sia limitata alle polizze che prevedano una garanzia minima di rendimento.

01|LA NOVITÀ

La legge di stabilità per il 2013, all’articolo 1, comma 508, stabilisce che dall’anno in corso le polizze vita aziendali stipulate prima del 1996 sono assoggettate alla tassazione prevista dal decreto legislativo 47/2000. Grazie a questo provvedimento – che fa uscire da una sorta di limbo fiscale i contratti stipulati fino al 31 dicembre 1995 – la precedente ritenuta alla fonte a titolo d’imposta viene sostituita da una tassazione per maturazione, secondo quanto il Dlgs 47/2000 aveva già previsto per i contratti assicurativi stipulati a partire dall’1 gennaio 1996

02|IL PREGRESSO

In base a quanto disposto dalla legge di stabilità la ritenuta d’imposta del 12,5% per i rendimenti pregressi al 31 dicembre 2012 deve essere, invece, versata in cinque annualità tra il 2013 e il 2017. Più precisamente, essa andrà pagata nella misura del 60% entro il 16 febbraio 2013, mentre la parte residua sarà versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno.

Si stima che questa imposta «una tantum» verrà applicata ad un imponibile di circa 1,9 miliardi e che garantirà al Fisco un importo non marginale

Fonte

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