Per le assicurazioni obbligo di quadro RW

e compagnie di assicurazione. Quanto alla tipologia delle informazioni di cui tenere evidenza ed eventualmente, da comunicare all’Agenzia, dovrebbe coincidere con quella dei flussi aggregati rilevanti ai fini dell’antiriciclaggio

; quindi non solo i movimenti di denaro, assegni ecc., ma anche – come del resto accade ora – gli acquisti, le vendite e i trasferimenti di titoli, le erogazioni e rimborsi di finanziamenti, le operazioni sul capitale di società ecc. (si veda l’allegato al provvedimento Uif del 27 aprile 2010 e successive modifiche sul sito dell’Uif).

 

La soglia di importo sarà di 15mila euro, ma probabilmente, a differenza di quanto accade ora, le operazioni frazionate nel corso di una settimana saranno cumulate.

Veniamo ora a professionisti, revisori contabili e altri soggetti diversi dagli intermediari finanziari. I soggetti alla disciplina antiriciclaggio diversi dagli intermediari finanziari potranno ricevere richieste di informazioni riguardo ai “titolari effettivi” dei loro clienti. I titolari effettivi delle società, ad esempio, sono le persone fisiche che in ultima istanza (quindi anche indirettamente) detengono oltre il 25% del capitale.

I sostituti d’imposta

Gli intermediari finanziari applicheranno una ritenuta d’acconto anche sugli interessi da finananziamenti, le rendite perpetue, i compensi per garanzie corrisposti da non residenti e le plusvalenze qualificate. Resta inteso che i redditi assoggettati a ritenuta non saranno oggetto di monitoraggio bancario (articolo 10, comma 4 decreto legislativo 461/1997).

Il modulo RW sarà notevolmente semplificato. Scompariranno la sezione I (trasferimenti attraverso non residenti senza il tramite di intermediari italiani) e la sezione III (trasferimenti da, verso e sull’estero, particolarmente complessa da compilare) e resterà la sezione II (consistenza degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria).

L’obbligo di compilare la sezione II riguarderà non solo le persone fisiche, società semplici e assimilate ed enti non commerciali residenti, ma anche i soggetti che pur non essendo possessori diretti delle attività ne siano i titolari effettivi secondo la disciplina antiriciclaggio. Resta l’esonero dalla compilazione del modulo RW per le attività detenute attraverso intermediari finanziari.

Le sanzioni

La sanzione per l’omessa compilazione del modulo RW si riduce a un intervallo da 3% al 15% (6%-30%) se le attività sono in Paesi black list. Il ravvedimento entro 90 giorni costa 258 euro. Dovrebbe applicarsi il “favor rei”.

Fonte

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