Per i professionisti scatta l’obbligo della polizza RC

Tutti i professionisti iscritti in albi e le società da loro costituite che non hanno ancora provveduto ad assolvere l’obbligo di sottoscrizione della polizza RC, dovranno farlo entro il prossimo 15 agosto

Scatta l’obbligo della polizza RC per tutti i professionisti iscritti in albi. Lo ha stabilito la riforma delle professioni dello scorso anno (art. 5 del Dpr 7 Agosto 2012), secondo la quale, tutti i

professionisti e le società da loro costituite che non hanno ancora provveduto ad assolvere tale obbligo, dovranno farlo entro il prossimo 15 agosto.

In particolare, l’art. 5 del decreto recita che “il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività’ professionale, comprese le attività’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso”. Bisognerà dunque rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

L’intento dell’obbligo della polizza è quello di proteggere ingegneri, medici e avvocati, che svolgono attività molto delicate, da una svista, una disattenzione, che nel caso loro potrebbe costare molto cara al cliente. La sottoscrizione della polizza infatti, permetterà al professionista di tutelarsi da possibili danni arrecati al cliente nell’esercizio della sua professione, per quelle responsabilità che riguardano l’ambito civile, amministrativo, penale e disciplinare in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imperizia anche con colpa grave.

Nello specifico ad esempio, per quanto riguarda la copertura per il commercialista, la polizza Rc professionale terrà indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (a titolo di sanzioni, interessi e spese) per danni colposamente cagionati a terzi, compreso i clienti, in conseguenza di errori personalmente commessi nell’esercizio della professione.

Nell’avvicinarsi della scadenza, sulla materia è intervenuto anche il Centro Studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), precisando che restano esclusi i danni cagionati dal professionista al cliente in conseguenza di condotte di natura dolosa. Il CNI ha sottolineato, inoltre, che le norme (d.l. n. 138/2011 e D.P.R. n. 137/2012) collegano l’obbligo di stipulazione di idonea polizza professionale all’esercizio dell’attività professionale, pertanto, l’adempimento, pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diviene concretamente esigibile solo nel caso in cui questi mostrino di esercitare in modo effettivo e attuale la professione. Secondo il CNI, non si tratta di una questione di qualità di “professionista iscritto all’Ordine” che determina l’obbligo della stipula della polizza, bensì di una questione di concreto esercizio dell’attività professionale, in virtù del quale, quindi, l’obbligo per il professionista a tenere la clientela indenne dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla commissione di eventuali errori o negligenze professionali, scatta solamente quando il professionista entra in contatto con l’utenza.

A fronte di ciò, restano quindi esclusi dall’obbligo gli ingegneri assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza e i professionisti posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad esempio una società o uno studio professionale), ovviamente ad eccezione dell’attività da loro effettuata in proprio (anche se congiuntamente ai titolari dello studio o della società) con apposizione della firma negli elaborati progettuali ed altri documenti.

Di conseguenza, sostiene il CNI, l’obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa non potrà essere imposto a tutti i professionisti al momento dell’iscrizione all’Albo e per il solo fatto dell’iscrizione, dovendosi in ogni caso prevedere l’instaurazione di regimi differenziati a seconda che l’iscritto eserciti o meno attività di libero professionista in proprio.

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