E’ legittimo che un intermediario, iscritto in sez. E, si faccia pagare la consulenza assicurativa dai propri clienti/assicurati, in particolare da quelli RC auto, sia che abbia mandato dalle proponenti o meno, sia che percepisca provvigioni o meno? Ed uno iscritto in sez. A, operativo e non?
Risposta da Assinew
L’art. 50, primo comma, lett. c), ultimo alinea del regolamento ISVAP n.5/2006, obbliga l’intermediario, chiunque esso sia (iscritto cioè nelle sez. A-B-C-D-E del RUI) a comuncare al contraente di assicurazione della responsabilità civile auto obbligatoria la misura delle provvigioni e dei compensi riconosciutigli dall’impresa. Tale norma nulla dice invece circa i compensi riconosciuti all’intermediario dal contraente dell’assicurazione. Un divieto potrebbe invece essere imposto all’intermediario ed indirettamente ai suoi collaboratori dall’impresa di assicurazioni. Il compenso ricevuto dal contraente va fatturato a costui dall’intermediario.
Art. 50. – lnformativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse
1. Nella dichiarazione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), l’intermediario fornisce al contraente anche le seguenti informazioni:
a) se e’ detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale;
b) se un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di una impresa di assicurazione, di cui deve essere indicata la denominazione sociale, e’ detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della societa’ di intermediazione per la quale opera;
c) con riguardo al contratto proposto:
– se fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale. In tale circostanza l’intermediario e’ tenuto a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
– se, in virtu’ di un obbligo contrattuale, sia tenuto a proporre esclusivamente i contratti di una o piu’ imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;
– se propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o piu’ imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
– nel caso di contratti di assicurazione della responsabilita’ civile auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutagli dall’impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte.