La pubblicazione in G.U. della legge che riordina la professione forense sembra non aver destato la curiosità del settore assicurativo al punto che nessuna delle testate
online mi sembra ne abbia evidenziato la entrata in vigore.
Eppure si tratta di un bel regalo fatto alle Compagnie di Assicurazione poichè, oltre all’obbligo della stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, accomunando che gli avvocati all’obbligo più generale previsto per tutti i professionisti a partire dal prossima agosto 2013, è stato introdotto anche un quanto mai singolare obbligo di stipulare apposita polizza a copertura degli infortuni come evidenziato all’articolo 12 della stessa legge che riporto integralmente.
GAZZETTA UFFICIALE – ANNO 154° Numero 15 del GENNAIO 2013
Art. 12.
Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni
1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
Fonte Mario Vatta