Manovra sui prezzi con il maxi-taglio ai risarcimenti

Il costo dei sinistri è uno degli elementi che più incidono sulla crescita dei premi (cioè i prezzi) della Rc auto. Tra gli ultimi interventi per contenere questa voce di costo c’è la nuova tabella unica nazionale dei risarcimenti per le macrolesioni: nelle ultime settimane, il Consiglio dei ministri è arrivato a un passo dal varare lo schema di Dpr con gli importi per le menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità (articoli 138 e 139 Dlgs 209/05, Codice delle assicurazioni private).

 

 

Gli effetti si dovrebbero percepire: nella Rc auto il 40% della spesa per risarcimenti riguarda rimborsi a chi ha subìto un danno biologico grave. Ma alla fine il Governo Monti ha rinunciato ad approvare la norma, perché ci sono state contestazioni sia politiche sia tecniche da parte dei legali dell’Aifvs (Associazione italiana familiari e vittime della strada).

Tutto si riconduce al fatto che gli importi saranno ridotti in modo significativo rispetto ai parametri previsti dalle tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano che, come stabilito dalla Cassazione, sono da ritenersi applicabili su tutto il territorio nazionale. Ecco un esempio: un uomo di 40 anni che subisca un danno biologico del 50% ora con l’applicazione delle tabelle milanesi, verrebbe risarcito con una cifra tra i 372.647 e i 465.809 euro, mentre col Dpr otterrebbe circa la metà.

In cambio di una riduzione dei costi risarcitori sono stati ipotizzati tagli dei costi delle polizze del 4-5%. Ciò spiega il favore con il quale il provvedimento è stato accolto anche da alcune associazioni dei consumatori.

Ma i coefficienti parametrici non rispettano i criteri dettati dal Codice delle assicurazioni (all’articolo 138, comma 2, lettera c): i moltiplicatori individuati non crescono ancora in modo più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità, rilievo già mosso dal Consiglio di Stato alla prima versione del provvedimento. Quindi i giudici potrebbero disapplicare la tabella.

Inoltre, dal testo non è del tutto chiaro se la tabella vada applicata anche ai casi di malasanità o ai soli sinistri stradali. In quest’ultima ipotesi, la disparità tra lesioni uguali ma dovute a una diversa causa potrebbe creare problemi di costituzionalità.

Andrebbe anche inserita una disciplina transitoria per chiarire che esso si applica ai casi di risarcimento già verificatisi, ma non ancora definiti al momento di entrata in vigore del provvedimento.

Infine, c’è un problema di aggiornamento della tabella agli ultimi indirizzi di dottrina e giurisprudenza. Quando il Codice delle assicurazioni private ha stabilito che dovesse emanare una tabella (nel 2005), si riferiva al danno biologico. Successivamente, nel 2008, la Cassazione si è espressa a favore di una liquidazione onnicomprensiva e il Tribunale di Milano ha ripreso questa impostazione. D’altra parte, il fatto che questo schema di Dpr abbia tagliato i valori rispetto alla prassi seguita finora potrebbe lasciare più spazio al giudice per personalizzare gli importi in ragione delle singole situazioni.

In ogni caso, una norma ci vuole. Sia per tutelare il diritto all’integrale risarcimento dei danneggiati sia per una gestione più efficace del rischio da parte delle compagnie.

 

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