Ci siamo dimenticati di comunicare all’ISVAP entro i termini prefissati dalla legge (e reg. 5/2006 art 37 comma 6) la chiusura del rapporto di nostri 2 collaboratori. Come dovremmo comportarci?
Quali sarebbero le eventuali sanzioni (se ce ne sono)?
La violazione dell’art. 36, sesto comma, del regolamento ISVAP n. 5/2006 (mancata comunicazione all’ISVAP entro 10 giorni lavorativi della cessazione di rapporti di collaborazione con iscritti alla sez. E) comporta a carico degli iscritti nelle sez. A e B la sanzione disciplinare della censura così come previsto dall’art. 62, secondo comma, lett. b), punto 1). Nessuna sanzione disciplinare subiscono invece gli iscritti in sez. D (Banche, Poste Italiane, ecc.) per lo stesso fatto in quanto le sanzioni disciplinari possono colpire soltanto le persone fisiche e per gli intermediari iscritti in sez. D stranamente il codice delle assicurazioni private all’art. 112 non prevede che essi debbano avere al proprio interno un responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa e, quindi, sono totalmente esenti da sanzioni disciplinari. Come vede la legge è uguale per tutti, ma per taluni essa è più uguale.