Lo stop all’obbligo di mediazione investe le liti in corso

A CURA DI Nicola Soldati

Il comunicato stampa con cui la Corte costituzionale, il 24 ottobre scorso, ha anticipato il contenuto dell’emananda sentenza con cui dichiarerà l’incostituzionalità

, per eccesso di delega, del tentativo obbligatorio di mediazione nelle materie indicate all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010 apre per gli operatori del diritto un nuovo scenario e un nuovo, o forse antico, approccio alla mediazione. Infatti, dalla data (prossima) di pubblicazione della sentenza, a oltre un anno e mezzo dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione, i legali, le imprese e i privati cittadini devono nuovamente tornare all’antico. Ciò non significa la scomparsa della mediazione. Quest’ultima perde però la sua fonte più importante dal punto di vista numerico, mentre restano immutate le altre fonti: vale a dire, la mediazione volontaria, quella delegata e quella nascente da clausola contrattuale. Per quanto attiene alla mediazione obbligatoria, occorre precisare che la Corte costituzionale si è espressa in senso negativo solo per un vizio di eccesso di delega nella predisposizione del decreto legislativo 28 del 2010 ma non ha bocciato tout court l’obbligatorietà della mediazione. Quest’ultima, tra l’altro, rimane obbligatoria per legge in materia di telecomunicazioni e di subfornitura industriale, materie nelle quali l’obbligatorietà è ritenuta costituzionale dalla Corte, rispettivamente, con le pronunce 125/2006 e 163/2004. Se, da un lato, è assolutamente chiaro che, dalla pubblicazione della sentenza, non sarà più obbligatorio per la parte istante procedere al deposito dell’istanza di mediazione a pena di improcedibilità della domanda in giudizio, dall’altro, maggiori dubbi si annidano in merito all’incidenza della sentenza della Consulta sulle procedure avviate, come evidenziato anche nella scheda a fianco, che mette in luce le diverse situazioni che si verranno a creare con il deposito della sentenza. Infatti, può accadere che il contenzioso sia già stato attivato e che le parti stiano discutendo in merito alla procedibilità della domanda, o che il contenzioso sia stato attivato con un ricorso per decreto ingiuntivo poi opposto, o che, addirittura, la causa sia già stata dichiarata improcedibile con sentenza. Nelle prime due ipotesi si può affermare che la causa possa continuare senza ostacoli, dato che la sentenza della Corte spazzerà via ogni dubbio in merito alla procedibilità della domanda stessa. Per contro, nell’ultimo caso la parte si troverà costretta a radicare un nuovo giudizio poiché la sentenza di rito non pregiudica la tutela sostanziale dei diritti della parte istante. Occorrerà comunque esaminare le motivazioni della sentenza per verificare se forniranno maggiori indicazioni o soluzioni relativamente alle criticità evidenziate rispetto a quanto può essere desunto dal laconico comunicato stampa. Invece, nulla cambia rispetto al passato in relazione alle procedure di mediazione volontarie, a quelle delegate e a quelle nascenti da clausola contrattuale o statutaria che continueranno a essere attivate e gestite in base alle disposizione del decreto legislativo 28 del 2010 scampate alla tagliola del giudice delle leggi. Gli operatori del diritto sono, quindi, chiamati all’ennesimo sforzo interpretativo per tentare di cucire, a fronte della dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 5, comma 1, le ulteriori norme del decreto, che, essendo allo stesso articolo collegate, risulteranno, del pari, cancellate, come se mai fossero state previste. A questo punto la mano passa al ministero della Giustizia. Infatti, per non vedere frustrata l’attività posta in essere in questi anni a tutti i livelli, gli investimenti dei quasi mille organismi di mediazione riconosciuti e operanti sul territorio nazionale e dei professionisti che hanno investito risorse in termini di tempo e denaro nella loro qualificazione professionale per divenire mediatori, il ministero potrebbe attivarsi in sede legislativa per portare a termine un iter normativo che reintroduca – con legge, per evitare un nuovo eccesso di delega – l’obbligatorietà del tentativo di mediazione.

L’alt pesa di più per auto e casa

Una volta pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale, i procedimenti di mediazione perderanno la loro principale fonte dal punto di vista quantitavo. L’intervento della Consulta investe, infatti, alcune delle materie che, nell’esperienza maturata in questi mesi, hanno denotato un consistente ricorso alla mediazione, fornendo un’importante dimostrazione del fatto che il Governo, nell’individuare le materie per le quali aveva previsto l’obbligatorietà, aveva individuato quelle capaci di generare un contenzioso particolarmente cospicuo. Le tipologie di controversie che perdono l’obbligatorietà del tentativo di mediazione sono quelle indicate all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 del 2010 e, più precisamente, quelle che riguardano le controversie in materia di: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari. In realtà, in base alle statistiche fornite dal ministero della Giustizia, il ricorso alla mediazione in alcune di queste materie era stato assolutamente scarso, come, per esempio, nel caso di patti di famiglia e di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo della stampa: per gli operatori, in questi casi, con il deposito della sentenza della Corte costituzionale non dovrebbe cambiare molto. Per contro, in altre materie, come il risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli e natanti, il condominio e la responsabilità medica, l’impatto della decisione potrebbe essere assai più rilevante. In altre materie, poi, come le controversie bancarie e finanziarie, l’impatto della decisione rischia di essere quasi irrilevante a fronte di un’oramai capillare diffusione delle clausole di mediazione all’interno dei contratti.

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