L’Isvap censirà i risparmi nel danno alla persona

Proseguiamo la pubblicazione delle risposte fornite dall’Isvap al Sole 24 Ore sulle questioni aperte della Rc auto dopo l’entrata in vigore della versione definitiva del decreto liberalizzazioni (Dl 1/12). Le prime risposte sono state pubblicate ieri, nella guida «Sportello assicurazione – La tua polizza auto».

 

Come ci si regolerà nel valutare lo sconto sulle polizze con scatola nera, che per legge deve essere “significativo”? Darete linee-guida sul rispetto delle condizioni di contratto, che la legge pone come base dello sconto? E, dato che è vietato addebitare al cliente i costi della scatola nera, come si garantirà che l’onere resti a carico delle compagnie e non si scarichi sulle tariffe (con o senza scatola)? RIl Dl liberalizzazioni (articolo 32, comma 1) prevede che, nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’installazione della scatola nera o di dispositivi similari, le imprese devono applicare una riduzione significativa e che tutti i relativi costi sono a carico delle imprese. L’Isvap, con la lettera al mercato del 19 aprile 2012, con la quale sono stati chiariti alcuni aspetti attuativi delle nuove norme di maggiore interesse per i consumatori, ha precisato che la norma comporta l’obbligatorietà per le imprese di offrire polizze con scatola nera, accanto a polizze “base”. L’obbligo sarà in vigore dopo l’emanazione del regolamento attuativo che l’Isvap sta predisponendo con il ministero dello Sviluppo economico e il Garante privacy (scadenza prevista dal decreto: 25 giugno). Come di consueto, lo schema di regolamento sarà sottoposto a una procedura di pubblica consultazione, che consentirà di approfondire, nel confronto con i diversi soggetti interessati, anche il profilo delle condizioni previste dal contratto di assicurazione per il riconoscimento degli sconti. Il 5 giugno l’Isvap è intervenuto presso tutte le imprese per conoscere lo stato di adeguamento alle nuove disposizioni del decreto in materia Rc auto e ha chiesto tra l’altro di conoscere lo stato di avanzamento del processo di definizione delle strategie, commerciali e di gestione dei sinistri, in vista della commercializzazione di polizze con scatola nera.

La misura dello sconto è un problema delicato. Nessuna istituzione in Europa può incidere normativamente sui prezzi. Naturalmente all’Isvap rimane il potere/dovere di verificare i criteri tecnici adottati dalle imprese nella costruzione della tariffa e di intervenire in caso di soluzioni atecniche.

Niente più modulo blu per la denuncia Quali sono le attuali regole per la presentazione della denuncia di sinistro, dopo le modifiche apportate dal Dl 1/12?

RIl Dl ha semplificato il contenuto della richiesta di risarcimento, a cui non va più necessariamente allegato il modulo Cai. La richiesta deve indicare, per i danni alle cose, codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione del danno. Per l’invio della richiesta non ci sono più particolari formalità.

La stretta sulle lesioni è retroattiva

Le restrizioni del Dl 1/12 sui risarcimenti del danno a persone riguardano anche sinistri accaduti prima dell’entrata in vigore della norma?

R Le nuove norme si applicano anche ai sinistri già verificatisi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, purché non ancora assoggettati a valutazione medico-legale. L’Isvap ha richiamato l’attenzione delle imprese sulla differenza di valutazione tra danno permanente e temporaneo: l’impresa può richiedere che il danno biologico permanente venga valutato dal medico legale con accertamento clinico strumentale obiettivo (lastre, risonanza magnetica eccetera). Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa, invece può essere accertato anche solo “visivamente”, cioè senza necessità di accertamenti strumentali. Nella lettera del 5 giugno, l’Isvap ha chiesto alle imprese di comunicare quali direttive hanno impartito a strutture liquidative e medici legali fiduciari in conseguenza di tale norma. L’Isvap sta pure predisponendo una indagine per quantificare i risparmi derivanti dalla nuova norma, anche per stimare la possibile riduzione tariffaria: l’industria assicurativa ha sempre sostenuto che il precedente regime era una delle principali cause di rincaro della Rc auto.

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