Non su tutte le strade si applicano le norme del codice della strada e, quindi, in caso di incidente, si è risarciti dall’assicurazione. In realtà, la distinzione non è così netta;
per cui vale la pena chiarire l’argomento.
In generale, è sbagliato pensare che sia la natura della strada, se pubblica o privata, a rendere obbligatorie le norme sulla circolazione e sui risarcimenti. Le regole stradali, infatti, valgono di certo sulle vie pubbliche (strade statali, provinciali, comunali, ecc.), ma talvolta anche su quelle private. Non è, infatti, la proprietà dell’area (se di enti pubblici o di privati) a costituire l’elemento di distinzione. Lo è invece l’uso che della strada stessa si fa. Se l’uso della strada è consentito a tutti, vige il codice della strada e si può essere risarciti dall’assicurazione anche se la strada è di proprietà di un privato. Al contrario, se l’uso della via è limitato a soggetti ben precisi, il codice della strada non si applica più.
Di conseguenza, si può essere risarciti dall’assicurazione in caso di altrui responsabilità per incidente non solo su una strada statale, provinciale, comunale, ecc., ma anche su uno spiazzo appartenente a un cittadino privato se l’uso di esso è pubblico, cioè consentito indistintamente a tutti i cittadini [1]. È il caso, per esempio, di un parcheggio su un ampio spiazzo di proprietà di una palestra oppure di una strada privata da percorrere per giungere a un centro commerciale.
Vale a dire: ogni qualvolta l’area, anche se di proprietà privata, sia aperta a un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, sono applicabili le norme del codice stradale, sull’assicurazione obbligatoria e sulla responsabilità in caso di incidente. Anche la presenza di un cancello o di una sbarra di ingresso non esclude l’uso pubblico della strada se al suo interno vi possa entrare chiunque (come nel caso di un’area antistante un ospedale o uno spazio per il carico/scarico della merce) [2].
Recentemente, però, la Cassazione ha esteso l’applicazione di alcune norme del codice della strada anche alle strade private non aperte a tutti: si tratta delle norme che impongono la prudenza e diligenza alla guida del mezzo. Per cui, si è responsabili di omicidio colposo, per esempio, se su un’area privata limitata al traffico non si osservino le norme di prudenza e diligenza che il codice della strada prescrive sulle aree destinate all’uso pubblico. Infatti – spiegano i giudici – è identica la situazione materiale di pericolo derivante dalla predetta circolazione, per cui gli utenti dell’area privata hanno diritto di attendersi dai conducenti di veicoli un comportamento di rispetto del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in area privata [3].
[1] Cass. sent. n. 17350 del 25.06.2008.
[2] Trib. Roma sent. n. 11665 del 05.06.2012.
[3] Cass. sent. n. 7669 del 24.11.2005.