Un quindicennio di preventivi su internet non è bastato: gli italiani che cambiano compagnia per rinnovare la polizza Rc auto sono ancora troppo pochi, secondo l’Antitrust. Così dall’autunno scorso è prevista per legge la possibilità che sia lo stesso agente assicurativo a prospettare al proprio cliente la possibilità di trovare un’offerta migliore. E anche di indicargli qual è.
Ciò diventa possibile perché il decreto sviluppo-bis (Dl 179/12, articolo 22) ha previsto (non solo per il ramo Rc auto) la possibilità di adottare «forma di collaborazione reciproca» tra gli
intermediari, «anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati». Significa che gli operatori possono accordarsi per dare, ai colleghi che glieli chiedono per i propri clienti, preventivi che sono personalizzati completamente sul profilo dell’assicurato. Una condizione alla quale l’uso dei preventivatori online spesso può solo avvicinarsi, senza raggiungerla: il preventivo rilasciato dall’agente può tenere conto anche di eventuali margini di sconto che la compagnia gli lascia.
Ma non si rischia che a instaurare collaborazioni sia solo una sparuta minoranza di agenti “autolesionisti” che accetta il rischio di sottrarre clienti alla compagnia che rappresenta? Non sembra: secondo le rilevazioni della società specializzata Iama per conto di quasi tutte le principali organizzazioni di categoria su un campione di 2.213 intermediari, l’84,5% degli agenti e il 92,4% ha dichiarato di voler iniziare collaborazioni con altri intermediari.
Certo, la maggior parte (il 55% degli agenti e il 40% dei broker) degli operatori interpellati ha detto che saranno solo collaborazioni occasionali, magari giusto per non tagliarsi vie di sopravvivenza ora che la crisi rende tutto più difficile. Però resta il fatto che presto potrà effettivamente accadere di entrare in un’agenzia che porta le insegne di una determinata compagnia e sentirsi di fatto proporre polizze di un’altra.
In questo caso, bisogna sapere che – secondo il Dl 179/12 – chi la propone è poi responsabile verso il cliente in solido con gli altri intermediari coinvolti nell’attività di collaborazione. La responsabilità riguarda «gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività»; gli operatori potranno poi rivalersi tra loro in base alle colpe che ciascuno ha avuto o non avuto negli eventi che hanno danneggiato il cliente. Quindi, l’attività dell’agente che opera in collaborazione si avvicina a quella del broker.
Inoltre, il cliente ha diritto a «una corretta e completa informativa» sul fatto che l’offerta deriva dalla collaborazione tra più intermediari. Di questi, va spiegata non solo l’«esatta identità», ma anche la funzione che ciascuno svolge nell’ambito della collaborazione. Vanno forniti al cliente anche gli estremi dell’iscrizione al Rui (il Registro unico degli intermediari).
Secondo Giovanni Calabrò, direttore generale Tutela del consumatore all’Antitrust, non c’è contrasto tra il diffondersi dei preventivi online e le collaborazioni: in Italia ancora molti (per esempio, gli anziani e i residenti in zone dove i collegamenti web non sono abbastanza veloci) quelli che non usano il computer o lo utilizzano poco.
Questo non significa che le collaborazioni saranno necessariamente un successo. Le compagnie non gradiscono le collaborazioni, per gli stessi motivi che le vedono diffidenti sul plurimandato (si veda l’articolo nella prima pagina della guida). Così potrebbero imporre clausole contrattuali che ostacolino le collaborazioni; il Dl 179/12 sancisce la loro nullità, ma poi occorrerà vedere se questa nullità sarà davvero fatta valere in concreto.
Dipenderà dalla volontà degli agenti di denunciare gli abusi e da come si muoverà l’Istituto di vigilanza.
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