Questa volta chi sbaglia va in galera, anche se non spaeva di dover agire. La Corte di cassazione (sentenza 34147, depositata il 6 settembre 2012) si è spinta molto in là sulla definizione delle responsabilità dell’amministratore per violazione dell’articolo 590, commi 1 e 2 del Codice penale: lesioni personali gravi, causate a una passante.
Il caso riguarda la mancata manutenzione di un avallamento per lo scolo delle acque che fluivano in un tombino grazie a una servitù di passaggio, manutenzione posta a carico del condominio in base agli articoli 1069, 1130 n. 3 e 1135 del Codice civile. Una passante era inciampata e si era fratturata l’omero. Da qui l’azione di responsabilità penale nei confronti dell’amministratore per avere omesso, per imprudenza, imperizia e negligenza, di eseguire i lavori di ripristino dell’avvallamento che avrebbero evitato l’incidente. L’amministratore era stato assolto dal giudice di Pace mentre il Tribunale di Firenze aveva riformato la sentenza del giudice di Pace dichiarandolo invece responsabile. La Cassazione ha annullato la sentenza finale (nella parte penale) per errori procedurali ma ha affermato l’importante principio che sull’amministratore grava l’obbligo «di attivarsi al fine di rimuovere (…) la situazione di pericolo per l’incolumità dei terzi», obbligo che non deve «ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione dell’assemblea condominiale». Una sentenza che Assocond (l’associazione che tutela i condomini) definisce «forzata proprio nella parte in cui indica una responsabilità così estesa da rendere di fatto impossibile prevenire incidenti, senza che nessuno segnali preventivamente il pericolo».
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