Danni coperti anche senza polizza

Maurizio Caprino

Non importa se il veicolo rubato non è assicurato per la Rc auto: se il ladro causa un incidente, i danni restano a carico del Fondo di garanzia vittime della strada. Quindi, non può scattare la rivalsa del Fondo verso il proprietario che ha omesso la copertura assicurativa obbligatoria.

Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Cassazione, con la sentenza 14681/12, depositata ieri. Una decisione su un caso particolare, ma non troppo: col caro-polizze e la crisi, i veicoli non assicurati sono sempre di più (alcune stime parlano di tre milioni, si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 16 giugno).

 

La Cassazione ha bocciato una sentenza con cui, nel 2009, la Corte d’appello di Roma aveva respinto proprio il ricorso di un automobilista contro la rivalsa chiestagli da una compagnia, designata – come da prassi – dal Fondo per risarcire un pedone investito dal ladro che aveva appena rubato la vettura dell’interessato. Il furto era avvenuto in una traversa privata e senza uscita, che però era comunque accessibile dalla strada pubblica. Quest’ultimo particolare potrebbe aver indotto la compagnia ad esercitare la rivalsa, sottolineando che anche in casi del genere potrebbe essere obbligatorio assicurare il veicolo per la Rc auto.

Il ragionamento

Ma la Cassazione non ha dato alcun rilievo a questo particolare, definendolo «privo d’incidenza causale sulla determinazione del sinistro stradale». Il ragionamento portato avanti dalla Corte è un altro, basato sulla tipologia del danno risarcibile.

Si parte dal fatto che il veicolo dopo il furto circolava contro la volontà del proprietario (o, perlomeno, non è stato dimostrato che a bordo ci fossero le chiavi). Per questo, è da escludere una responsabilità del proprietario, come stabilisce espressamente l’articolo 2054, comma 3 del Codice civile.

Secondo la Cassazione, l’unica norma applicabile in tema di rivalsa è proprio l’articolo 2054, perché ad esso rimanda anche l’articolo 1 della legge 990/69, quello che impone l’obbligo di copertura Rc auto. E il comma 3 dell’articolo 2054 afferma che c’è responsabilità in solido tra conducente e proprietario salvo, appunto, in caso di circolazione contro la volontà di quest’ultimo. Dunque, niente responsabilità in solido e niente rivalsa.

Inoltre, la compagnia è soggetta all’articolo 18, comma 2 della legge 990/69, secondo cui la rivalsa è esercitabile solo «nella misura in cui (l’assicurazione, ndr) avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione». E la mancata stipula di una polizza non rientra fra questi, perché è solo una violazione amministrativa.

Il ruolo del fondo

Va ricordato che da dieci anni il Fondo di garanzia interviene in ogni sinistro causato da un veicolo rubato, anche se esso ha una polizza Rc auto regolarmente attiva. Ciò per eliminare quella che all’epoca veniva percepita come un’ingiustizia: la non rimborsabilità dei mesi di polizza non goduti dal proprietario, proprio perché la copertura restava attiva anche dopo il furto per risarcire gli eventuali danni causati dal ladro.

Fonte

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