Gli investimenti in prodotti finanziari concorrono alla formazione del valore dell’asse ereditario tassato ai fini dell’imposta di successione, soppressa il 25 ottobre 2001
e poi reintrodotta il 3 ottobre 2006 con aliquote di prelievo che variano dal 4, al 6 e 8% in base al legame di parentela. In generale, per i titoli quotati rileva la media dei prezzi fatti nell’ultimo trimestre, maggiorata dell’eventuale rateo interessi, mentre per le obbligazioni non quotate conta il valore corrente desunto dal mercato.
titoli di stato
Le emissioni governative (BoT, CTz, CcT e BTp) e quelle equiparate o garantite dallo Stato (es. Bei, Euratom, Ceca) sono escluse dall’attivo ereditario tassabile. L’esclusione diviene rilevante quando il valore del patrimonio riconosciuto a ciascun erede supera la franchigia spettante: un milione di euro per il coniuge e/o i parenti in linea retta, ridotta a 100mila euro per fratelli o sorelle del de cuius. Un’agevolazione che rappresenta la principale e più semplice leva di pianificazione fiscale ai fini dell’imposta di successione.
fondi e bfp
La quota parte investita in titoli del debito pubblico va esclusa anche dal valore dei fondi comuni, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento tra analoghe forme d’investimento (circolare Entrate n. 37/1999). Sul piano operativo, il valore da dichiarare è di solito certificato dall’intermediario in base alla composizione del fondo desumibile dai prospetti redatti dalla società di gestione.
Anche i buoni fruttiferi postali (Bfp) sono a tutti gli effetti equiparati ai titoli di Stato e, pertanto, esclusi dall’attivo ereditario (risoluzione n. 115/1999). La trasformazione dell’Ente Poste in Spa, infatti, non ha inciso in alcun modo sull’esclusione, perché il risparmio postale viene emesso dalla Cdp, che ne è titolare in via esclusiva.
pct e gpm
Se al momento dell’apertura della successione è in corso un’operazione di “pronti contro termine” assumono rilevanza ai fini del tributo successorio i titoli oggetto del contratto. Pertanto, i Pct sono esenti solamente se i valori sottostanti sono titoli del debito pubblico (circolare Entrate n. 149/2000). Lo stesso vale anche per le gestioni patrimoniali. Considerato che il gestore investe per conto del cliente, con la sua morte il mandato si estingue, la gestione congelata e cadono in successione i singoli titoli e non l’indistinta somma data in gestione.
polizze vita
Non entrano nel patrimonio ereditario e sono esenti dall’imposta di successione i capitali delle polizze vita (comprese index e unit) liquidati direttamente al beneficiario contrattuale. I premi versati, comunque, se qualificabili come donazioni indirette, non devono ledere la quota di legittima.
conti e depositi
Le somme giacenti sui c/c o depositate su conti di deposito, certificati o libretti di risparmio, oppure investite in obbligazioni bancarie, sono tassate se eccedono la franchigia oppure se non ci sia esonero dalla dichiarazione (attivo non superiore a 25.822,84 euro, eredi il coniuge o parenti in linea retta, assenza d’immobili). In caso di rapporti cointestati, viene tassata solamente la quota del defunto. Lo stesso vale per i valori depositati nelle cassette di sicurezza.