Il condominio è responsabile “oggettivamente” degli infortuni che si verificano al suo interno, a meno che riesca a dimostrare che l’evento dannoso è stato dovuto a un fattore estraneo, imprevedibile e che interrompe il nesso causale tra azione e danno.
Con questa motivazione la Terza sezione civile della Corte di cassazione (10860/12) ha annullato una sentenza del giudice di pace di Piedimonte Matese, rinviandola al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per applicare il principio di diritto corretto.
Il giudice di primo grado aveva infatti respinto la domanda di risarcimento dei genitori di un ragazzino, feritosi per la chiusura improvvisa della porta girevole dell’ingresso. Secondo il giudice di pace, l’incidente si era verificato proprio perchè il minore era rimasto nel raggio di chiusura dell’anta «con conseguente responsabilità esclusiva del ferito» per l’infortunio di cui era stato vittima. Ma proprio sulla base di questa ricostruzione dei fatti la Cassazione ha annullato il verdetto, rimarcando che «la responsabilità oggettiva ex articolo 2051 del Codice civile per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perchè essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del caso fortuito» che comunque spetta in ogni caso al custode.
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