Assicurazioni pluriennuali: state molto attenti al recesso

Il decreto Bersani è da tempo lettera morta: i contratti di assicurazione pluriennali non consentono il libero recesso del consumatore.

In tema di assicurazioni pluriennali, qualora l’assicurato intenda recedere dal contratto c’è un’insidiosa trappola che è bene conoscere.

 

 

Il decreto Bersani doveva aver cambiato le cose a favore del cittadino, e invece non è andata così poiché la legge è stata successivamente modificata [1].

Per comprendere come stanno ora le cose, bisogna fare una distinzione.

1) Per i contratti firmati fino al 14 agosto 2009: è possibile recedere annualmente, dando un preavviso di 60 giorni prima della scadenza.

2) per i contratti stipulati dopo il 15 agosto 2009, se con sconto sulla tariffa annuale e di durata superiore ai cinque anni, il recesso è possibile solo dopo i primi 5 anni e, comunque, dando un preavviso di 60 giorni prima della scadenza [2].

Quest’ultima è certamente una previsione assai svantaggiosa per il consumatore che potrebbe ritenere ancora operanti, nei contratti di assicurazione pluriennali, le garanzie del decreto Bersani e confidare sulla possibilità di un libero recesso dal contratto: recesso che, invece, gli verrebbe negato dalla compagnia assicurativa. Insomma, la libertà di cambiare compagnia o contratto è estremamente ridotta nel caso di contratti di assicurazione con durata poliennale.

Con la conseguenza che, alla lettera di disdetta inviata dal consumatore, la Compagnia non solo non risponda con un chiarimento sulle nuove norme, ma replichi addirittura con un decreto ingiuntivo per i premi non pagati!

 

[1] Legge 99/2009, art.21 comma 3.

[2] Art. 1899 cod. civ., modificato dall’art. 21 legge 23.07.2009 n. 99 che così recita:

“L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. (1)

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.”

Fonte

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