La targa prova è una particolare tipo di targatura che si utilizza a scopo particolare e temporaneo; quasi sicuramente avrete già notato in circolazione mezzi che la utilizzano, particolarmente evidenti per avere una
targa quadrata, solitamente imbustata e appesa sul retro. Vediamo dunque a cosa serve la targa prova e come essere in regola con l’obbligo di assicurazione RCA.
Art. 98 CdS – Circolazione di prova
La disciplina della targa prova in Italia è cambiata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.R. 24 novembre 2001, concernente il Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, attualmente la legge disciplina che:
– l’utilizzo della targa prova è riservato ai veicoli che circolano su strada per esigenze connesse a:
– prove tecniche, sperimentali o costruttive
– dimostrazioni o trasferimenti, anche per esigenze di vendita o allestimento
– possono richiedere una targa prova per le suddette esigenze:
– le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli
– le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici
– le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento
– gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto
– le sanzioni, secondo l’art. 98 CdS sono:
multa da 84 a 355 € per chi adibisca un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso
multa da 84 a 355 € se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega
multa da 164 a 674 € se le precedenti violazioni superano il numero di 3, più la sanzione accessoria della confisca del veicolo sorpreso a circolare in violazione delle norme
La sanzione per mancata esposizione della targa prova durante la circolazione va invece da 25 a 99 € (ex art. 100 CdS).
Dall’entrata in vigore delle nuove norme è previsto che esista un unico modello di targa prova, applicabile indistintamente a un autoveicolo o suo rimorchio, un ciclomotore, un motoveicolo, una macchina agricola o una macchina operatrice; l’autorizzazione alla circolazione di prova va richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, la documentazione inerente l’avvenuta autorizzazione (che viene rilasciata con durata annuale) va tenuta a bordo del mezzo che si sta usando assieme al certificato di assicurazione; va da sé che con un’unica targatura si possono assicurare un numero illimitato di veicoli, che tuttavia potranno circolare solamente uno per volta, poiché dovranno esibire la targa prova sul retro e avere appresso la documentazione relativa alla polizza RCA.
Assicurare una targa prova
Assicurare una targa prova è possibile tramite le compagnie tradizionali, che provvederanno, ognuna con la propria tariffa, a fornire i preventivi a chi dimostra di avere la documentazione in regola. Un normale contratto assicurativo RC Auto non andrà bene per questo genere di copertura, poiché praticamente tutte le compagnie nella polizza standard alla voce esclusioni disciplinano che in caso di targa prova operi la rivalsa; sarà pertanto necessario sottostare a un’apposita tariffa che gli attuari avranno predisposto, con un costo che ovviamente sarà variabile da una compagnia all’altra.