Apprendistato: benefici contributivi (e non) fruibili nel 2017

apprendistatoDal 2017 cambia il quadro contributivo di riferimento per il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie. Vari sono, infatti, gli interventi normativi che stanno dispiegando i lori effetti: tra questi, sono venute meno le norme sulla mobilità, che riguardavano anche l’assunzione con contratto professionalizzante di lavoratori provenienti dalle relative liste ed è cessata l’operatività della norma sullo sgravio contributivo applicato, fino al 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro che occupavano fino a 9 dipendenti. Di converso la legge di Bilancio 2017 prevede novità in tema di incentivi per le imprese che assumono apprendisti: quali?

Il contratto di apprendistato è disciplinato, anche per la parte che concerne l’impianto contributivo, dal D.lgs n. 81 del 2015, attuativo del Jobs Act e si connota per essere una forma di impiego interessante per i datori di lavoro i quali – indifferentemente dall’attività svolta e dal settore di appartenenza – possono beneficiare di una serie di benefici rilevanti sia sotto il profilo normativo che contributivo.

Giovani che possono essere assunti come apprendisti

I giovani che possono essere assunti con questa tipologia, declinata nelle sue tre tipologie, comprendono la fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni. In particolare, in ragione delle tipologie previste, si ricorda che possono essere assunti giovani di età compresa
· tra 15 e 25 anni compiuti, nel caso dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il Diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore,
· tra i 18 i 29 anni nel caso dell’apprendistato professionalizzate (17 se in possesso della qualifica professionale) e per l’alta formazione e la ricerca.
Si prescinde dal limite di età nel caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di percettori di trattamenti di disoccupazione.

Benefici non contributivi

Solo brevemente un cenno ai benefici di carattere non contributivo.
Il datore di lavoro ha, per legge, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto. In alternativa a quanto precede, egli può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
Nello specifico, poi, per quanto concerne il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per quello di alta formazione e di ricerca, salvo le diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10%o di quella che gli sarebbe dovuta.
Proprio su questo aspetto vale la pena ricordare la posizione del Ministero del lavoro (interpello 11 agosto 2016, n. 22) che precisa quanto segue:
· il Legislatore ha previsto espressamente la possibilità di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo; dunque, il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse previsioni sul punto del contratto collettivo di riferimento
· per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è invece del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento contributivo. Al riguardo non si può tuttavia ritenere configurabile un diritto all’accreditamento di una contribuzione figurativa, atteso che la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria.

Agevolazioni contributive

Soffermandoci, invece, in questa sede sul secondo dei due profili richiamati, l’impianto contributivo può così essere delineato:

Contribuzione a carico dei lavoratori

I lavoratori versano una contribuzione a loro carico nella misura del 5,84%.

Contribuzione a carico dei datori di lavoro

In caso di assunzione di giovani con contratto di apprendistato, i datori di lavoro (sia artigiani che non), devono versare all’INPS una contribuzione nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, giusto quanto previsto dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 773 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 9), comprensiva del contributo pari allo 0,30% dovuto a titolo di quota Inail e quota malattia. Trattandosi, tra l’altro, di una contribuzione specifica per tale tipologia, non viene considerata quale agevolazione; questo comporta che non si applicano le regole fissate dai commi 1175 e 1176 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 (sul DURC).
Previsto altresì il versamento di un’aliquota in misura pari all’1,31% per la NASpI e un’aliquota dello 0,30% destinata alla formazione (Art. 25, L. n. 845/19789, per un totale pari all’1,61% ) portando così complessivamente il contributo dovuto all’11,61% (10% + 1,61%) (INPS, circolari n. 140/2012 e n. 144/2013).
Ma vi è di più. Infatti il Legislatore ha previsto che per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10% a carico dei medesimi è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo.

Requisito occupazionale

Il momento da considerare per la determinazione del requisito occupazionale (“fino a 9 addetti”) è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato e nel calcolo dei dipendenti devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).
Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per servizio militare, e/o gravidanza), va escluso dal computo se, in sua sostituzione, é stato assunto altro lavoratore; in tal caso sarà computato quest’ultimo. Vanno invece esclusi: gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, l. n. 223/1991; i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell’utilizzatore.
Regole particolari valgono per il calcolo dei dipendenti part-time (prevedendo che essi si computano sommando i singoli orari individuali in proporzione all’orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale).
Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta. Ad ogni modo, il requisito occupazionale va determinato in ragione della struttura aziendale complessivamente considerata.

Ambito di applicazione

Le misure ridotte:
– trovano applicazione con esclusivo riferimento ai rapporti di apprendistato;
– sono collegate per espressa previsione legislativa alla consistenza aziendale e al periodo di vigenza del contratto di lavoro;
– sono mantenute anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.
Pertanto, dopo il primo biennio di ogni rapporto, le riduzioni non troveranno più applicazione, a prescindere dalla dimensione aziendale (Circolare INPS n. 22 del 23 gennaio 2007).
I benefici in parola si estendono per un anno dalla prosecuzione del contratto, fatto salvo i casi di assunzione di lavoratori percettori di trattamenti di disoccupazione (art. 47, comma 7 del D.Lgs. 81/2015).

Novità della legge di Bilancio 2017

Infine, ma non per questo meno importante, va ricordato che in base all’art. 32 del D.lgs n. 150 del 2015 (Jobs Act) i datori di lavoro (in via sperimentale) che assumono con l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore possono – a decorrere dal 24 settembre 2015 e fino al 2017 (termine in origine fissato al 31 dicembre 2016 e poi così rideterminato in sede di legge di Bilancio 2017), godere dei seguenti benefici:
a) essi non devono rispettare quanto prescritto in merito al contributo di licenziamento di cui all’art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012;
b) possono versare l’aliquota contributiva al 5% anzichè al 10%;
c) possono godere dello sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell’ASpI (ora NASpI) e dello 0,30% previsto dall’art. 25 della legge n. 845/1978.
Consulta lo Speciale Legge di Bilancio 2017
Si esclude, per legge, la possibilità di estendere di un anno i benefici contributivi nel caso di prosecuzione del rapporto oltre la scadenza.

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