Ventiquattrore Avvocato – Nozione di subagente di assicurazione La disciplina previgente La definizione del subagente di assicurazione si rinviene solo incidentalmente
nella legge che, a suo tempo, aveva istituito l’Albo degli agenti di assicurazione e precisamente nell’art. 5, primo comma, legge n. 48 del 7 febbraio 1979, il quale disponeva che costituisce titolo equipollente dell’esame di idoneità per l’iscrizione all’Albo degli agenti di assicurazione, essere stato per almeno due anni, subagente professionista, intendendosi per tale colui che «con l’onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all’incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma».
Il Codice delle Assicurazioni Successivamente, è stato emanato il Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) che ha riformato la materia delle assicurazioni e ha abrogato, tra le altre, la suddetta legge, con decorrenza dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore del Codice) Nel titolo IX, «Intermediari di assicurazione e di riassicurazione» del Codice delle Assicurazioni è contenuta la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
L’art. 106 cap fornisce la definizione di tale attività, precisando che essa consiste nel «presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati».
Inoltre, l’art. 108 cap disciplina l’accesso all’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, disponendo che essa è riservata esclusivamente agli iscritti nel Registro di cui al successivo art. 109 cap, il quale, a sua volta, suddivide in sezioni i soggetti che possono esercitare l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica. Pur in assenza di un espresso richiamo alla nozione di subagente, deve ritenersi che quest’ultimo rientri nella sezione sub lett. e) del suddetto art. 109 cap il quale indica coloro che sono «addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera».
Il Codice civile Occorre poi fare riferimento alle norme del Codice civile e in particolare, all’art. 1753 c.c., titolato «Agenti di assicurazione», il quale ha apportato rilevanti modifiche alla gerarchia delle fonti stabilita dagli artt. 1, 7, 8 delle preleggi al Codice civile. Infatti, tale norma, pur contenendo un mero rinvio alle norme dettate per l’agente di commercio, ne prevede l’applicazione solo (…)