Furto e incendio veicoli – Indennizzo non condizionabile dalla richiesta di rilascio del certificato

L’articolo 150- bis del Codice delle assicurazioni – inserito dall’articolo 34 -ter del decreto legge n. 1/2012 convertito con legge n. 27/2012 – stabilisce l’obbligo in capo alla

compagnia di assicurazione di indennizzare i danni da furto o incendio dei veicoli indipendentemente dalla richiesta di rilascio del certificato di chiusa inchiesta. L’obbligo è entrato in vigore dal 24 marzo 2012.

 

A tale riguardo, il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Roma ha segnalato all’ANIA che continuano a pervenire in Procura richieste di certificati di “chiusa inchiesta” da parte di cittadini che asseriscono di aver ricevuto indicazioni in tal senso dalle imprese, ai fini della liquidazione di indennizzi assicurativi (v. lettera allegata).

L’ANIA invitiamo le imprese ad effettuare le opportune verifiche sulle prassi liquidative per garantire il pieno rispetto della normativa richiamata.

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