Su Unipol/Bnl Aggiotaggio anche senza patto parasociale

MILANO

Anche in assenza di un patto parasociale può essere contestato il reato di aggiotaggio. Così, «il vizio che si riscontra nella sentenza impugnata, e che ne impone l’annullamento con rinvio,

consiste nell’aver indebitamente omesso di verificare se, pur nella riconosciuta insussistenza del patto parasociale valorizzato dal giudice di prima istanza, in base alla ricostruzione della complessa vicenda, così come recepita in sede di appello, fossero enucleabili altri profili di corresponsabilità di tutti gli imputati per concorso nel delitto di aggiotaggio informativo e manipolativo». È questa la motivazione, depositata ieri, con la quale la Cassazione, sentenza n. 49632 della quinta sezione penale, ha annullato con rinvio a nuovo processo le assoluzioni dell’ex governatore della Banca d’Italia, Antonio Fazio, e di altri dieci imputati, disposti dalla Corte d’Appello di Milano, il 30 maggio scorso, dall’accusa di aggiotaggio relativo alla tentata scalata di Unipol a Bnl. La Cassazione considera poi «privo di sussistenza» l’argomento avanzato dalle difese e basato sull’inesistenza di un obbligo di comunicare l’intenzione di promuovere un’opa fino al momento in cui non ci sia una delibera assembleare. Per i giudici infatti l’affermazione di responsabilità per Consorte e Sacchetti si basa sulla comunicazione di una finalità nell’acquisto di azioni Bnl diversa da quella reale. La falsa indicazione delle ragioni di un’operazione finanziaria, sia pure agli inizi, nel quadro di una più complessa manovra progettata, era, nella valutazione della Corte, già significativa per la potenziale idoneità a influire sul corso dei titoli. Non deve poi trarre in inganno, sottolinea ancora la sentenza, l’utilizzo all’interno del primo comma dell’articolo 2638 del Codice civile dell’espressione «fatti materiali», sia perché la quasi immediata aggiunta «ancorchè oggetto di valutazioni» ne estende la portata, escludendo solo le prospettive e congetture prospettate come tali, sia perché la norma incriminatrice applicata nel caso in questione è invece quella del secondo comma nel quale la condotta vietata è assai meno circoscritta e identificata invece solo con l’impedimento alle funzioni di vigilanza. Quanto all’impossibilità di realizzare l’obiettivo della controscalata a Bnl anche in assenza di un’intesa di Unipol con i contropattisti, impossibilità derivante dall’assenza di risorse adeguate al fabbisogno da parte di Unipol stessa, questa nulla toglie all’illiceità della dissimulazione agli occhi della Consob «il cui interesse a essere informata sulle ragioni dell’incipiente manovra, essenziale ai fini del controllo sulla legalità delle operazioni, è stato in tal modo indebitamente frustrato».

 

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