L’assenza di un atto di data certa obbliga a dedurre il Tfm per cassa

L’accantonamento al trattamento di fine mandato (Tfm) degli amministratori non può essere dedotto per competenza se la società non produce un atto

(tra quelli registrati, notarili o notarilmente conformizzati) di data certa anteriore all’inizio del rapporto da cui si possa desumere il diritto all’indennità. Non è sufficiente il verbale del consiglio di amministrazione con data successiva all’inizio del rapporto di amministratore e così il costo va imputato per cassa. L’articolo 105, comma 4, del Tuir richiama la lettera c) del comma 1 dell’articolo 17, che impone dei paletti per poter imputare l’accantonamento secondo competenza. Va così confermata la tesi dell’ufficio contenuta nella risoluzione 211/E del 2008 secondo la quale il requisito della data certa è richiesto – oltre ai fini della deducibilità per competenza dell’accantonamento effettuato dalla società – anche per poter usufruire in capo ai percettori del Tfm del regime agevolato della tassazione separata.

 

Ctp Trento, sentenza 97/1/12

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