L’accantonamento al trattamento di fine mandato (Tfm) degli amministratori non può essere dedotto per competenza se la società non produce un atto
(tra quelli registrati, notarili o notarilmente conformizzati) di data certa anteriore all’inizio del rapporto da cui si possa desumere il diritto all’indennità. Non è sufficiente il verbale del consiglio di amministrazione con data successiva all’inizio del rapporto di amministratore e così il costo va imputato per cassa. L’articolo 105, comma 4, del Tuir richiama la lettera c) del comma 1 dell’articolo 17, che impone dei paletti per poter imputare l’accantonamento secondo competenza. Va così confermata la tesi dell’ufficio contenuta nella risoluzione 211/E del 2008 secondo la quale il requisito della data certa è richiesto – oltre ai fini della deducibilità per competenza dell’accantonamento effettuato dalla società – anche per poter usufruire in capo ai percettori del Tfm del regime agevolato della tassazione separata.
Ctp Trento, sentenza 97/1/12
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