A quattro anni del crack Lehman, che ha coinvolto anche molti titolari di polizze index linked garantite dalla banca americana, continua il contenzioso nei tribunali
dove si sono rivolti i risparmiatori che non hanno aderito alle numerose transazioni. L’ultimo match lo ha vinto un assicurato che si è rivolto al foro di Roma, che ha confermato quanto sostenuto dalle pagine di «Plus24» fin dai giorni del crack: «quando un contratto prevede clausole contraddittorie tra loro si applicano le regole del Codice Civile a favore del cliente». Con sentenza 21145 depositata il 6 novembre 2012 il Tribunale della capitale ha condannato Cnp Unicredit vita a risarcire a una cliente le somme investite, oltre interessi, nella polizza assicurativa denominata Performance 5 a capitale minimo garantito. Va premesso che le polizze Performance (dalla 5 alla 9), a differenza delle index collocate successivamente, hanno una storia a sè, visto che nei contratti c’era un’apparente clausola di salvaguardia, non riconosciuta dalla compagnia al momento del fallimento, in cui si precisava la frase «é comunque garantito che il capitale minimo liquidabile a scadenza non è inferiore al “capitale iniziale” era inserita nella proposta contrattuale e nelle condizioni di polizza». Tuttavia, all’interno delle medesime condizioni di polizza era riportata anche questa frase: «la società ha selezionato un titolo di adeguata sicurezza e negoziabilità considerato che, in caso di inadempimento da parte dell’ente emittente di tale attività finanziaria, eventuali effetti economici pregiudizievoli sono in capo al contraente». Sulla base di questa clausola, che il tribunale ha ritenuto oscura, l’assicurazione non aveva rimborsato alla scadenza i soldi alla cliente ritenendo che con il fallimento di Lehman non vi fosse alcun obbligo di restituzione delle somme. In sostanza, con il default di Lehman Brothers tutti i rischi venivano scaricati su cliente. «Il tribunale ha ritenuto che si tratta solo di un’apparente contraddizione risolvibile non solo ai sensi dell’art. 1370 c.c., ma anche, e soprattutto, ai sensi dell’art. 1363 c.c.- spiega David Apolloni, avvocato che ha curato la difesa della cliente –. Infatti, il giudice nel rispetto della legge non solo ha deciso che le clausole predisposte dalla assicurazione si interpretano nel dubbio a favore del cliente, ma soprattutto ha rilevato che il contrasto tra le condizioni generali di polizza fosse solo apparente, poiché la prima clausola quella del capitale minimo garantito era chiara e comprensibile, mentre quella volta a trasferire in capo all’assicurato il rischio di insolvenza dell’emittente risulta di formulazione piuttosto ambigua». Va segnalato che Cnp ha recentemente ottenuto presso i Fori laziali pronunce favorevoli in differenti fasi processuali (vedere dettaglio nella scheda qui a fianco).
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