RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI

Cassa Forense ha stipulato un’unica convenzione assicurativa senza evidenza pubblica: e il confronto competitivo?

Con il bollettino n. 20 del 27 maggio 2013, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha diffuso la propria segnalazione, AS1047, sulle polizze per la responsabilità civile professionale degli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

L’Antitrust ha auspicato che l’ente previdenziale adotti forme trasparenti e non discriminatorie di selezione delle compagnie assicurative convenzionate, in modo tale da garantire il raggiungimento di soluzioni ottimali anche per i futuri fruitori della convenzione.

 

La segnalazione: Cassa Forense rispetta la concorrenza? Con la segnalazione del 17 maggio 2013, AS10407, l’Autorità Garante del mercato ha rilevato alcune problematiche concorrenziali in merito alle modalità di stipulazione della convenzione assicurativa da parte di Cassa Forense: dalle informazioni a disposizione dell’Autorità è risultato, infatti, che la Cassa abbia stipulato un’unica convenzione assicurativa con un’unica compagnia e senza porre in essere procedure di evidenza pubblica.

La base normativa. Tale convenzione è stata stipulata in base all’art. 3, comma 5, lett. e), d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, che ha previsto che i Consigli nazionali e gli enti previdenziali dei professionisti possano negoziare le polizze per l’assicurazione, divenuta obbligatoria, per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

Due esigenze da bilanciare: offerte vantaggiose per gli iscritti e mercato competitivo. L’Antitrust sottolinea come sia necessario contemperare due esigenze: ottenere, attraverso una contrattazione centralizzata, offerte vantaggiose per i soggetti obbligati alla copertura assicurativa e seguire forme di contrattazione che non determinino preclusioni per gli operatori del settore e che incentivino il massimo confronto competitivo.

C’è un privilegio per la compagnia scelta. Nel caso specifico, pur non effettuando direttamente alcun esborso Cassa Forense – sono infatti i professionisti a pagare i premi – «si verifica comunque l’attribuzione di un vantaggio alla compagnia convenzionata che potrà accedere alla domanda rappresentata dai professionisti in via privilegiata determinando una potenziale lesione della concorrenza».

L’auspicio dell’Antitrust: o modelli di convenzione aperti, o selezione ad evidenza pubblica. L’Autorità Garante conclude auspicando l’adozione di forme selettive delle compagnie convenzionate che siano trasparenti e non discriminatorie. Tali modalità «devono sostanziarsi o nell’adozione di modelli di convenzione “aperti” che consentano a tutti gli operatori assicurativi che rispettino determinati requisiti di accedervi, o nella selezione di una o più compagnie attraverso procedure ad evidenza pubblica, rispettando le regole stabilite nel Codice degli Appalti».

Bollettino Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Fonte

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