Le novità nel comparto assicurativo del Ddl Concorrenza ricevono l’approvazione della Camera e proseguono nel loro iter di conversione in legge, passando alla valutazione del Senato.
Una delle riforme più attese è quella degli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni (Cda) che disciplinano il risarcimento del danno non patrimoniale causato da incidenti stradali. Entrambi i testi sono stati
modificati per l’emanazione delle nuove tabelle uniche nazionali, che rappresentano il parametro di riferimento per valutare il risarcimento del danno biologico per micro e macrolesioni.
Il danno biologico, rientrante nel danno non patrimoniale, viene definito come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Nel dettaglio, l’articolo 8 del disegno di legge sostituisce più punti dell’articolo 138 del Cda. Al comma 1 viene inserito un nuovo termine di 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso DDL entro il quale predisporre la specifica tabella, che ha l’obiettivo di garantire un equo indennizzo del danno non patrimoniale alle vittime dei sinistri e di razionalizzare le spese che incombono sul sistema delle assicurazioni e degli assicurati.
Il nuovo comma 3 fissa il limite massimo entro il quale l’ammontare del danno potrà essere aumentato dal magistrato: la valutazione discrezionale da parte del giudicante viene fissata in un massimo del 30%.
Per quanto riguarda l’articolo 139 del Cda, le modifiche riguardano principalmente l’importo liquidato a titolo di danno biologico permanente per le lesioni di lieve entità. L’ammontare viene fissato nella cifra di 795,91 euro contro i 674,78 del testo ancora vigente, mentre rimane invariata l’entità giornaliera di inabilità assoluta a titolo di danno biologico temporaneo, pari a 39,37 euro.
Infine al comma 2 dello stesso articolo è stata introdotta la modifica secondo la quale le lesioni di lieve entità potranno dar luogo a indennizzo per danno biologico permanente, ma solo quando siano suscettibili di accertamento clinico strumentale oppure siano oggettivamente riscontrabili visivamente (come nel caso delle cicatrici). La valutazione da parte del giudice può essere incrementata, così come stabilito dal precedente testo, fino al 20%.
Il DDL potrà subire eventuali modifiche durante il percorso di approvazione al Senato della Repubblica.
Il testo uscito dalla Camera ha portato ulteriori novità in tema assicurativo, soprattutto a favore degli automobilisti. Le compagnie saranno obbligate a praticare sconti sulle tariffe assicurative, a patto che l’assicurato non abbia causato sinistri nei 5 anni precedenti e che installi la scatola nera, i cui costi sono a carico dell’assicurazione. Riduzioni sono previste anche nel caso in cui il guidatore stipuli più polizze su veicoli a lui intestati, ognuna delle quali contenga la clausola di guida esclusiva.
Inoltre, per annullare le differenze territoriali, gli abbuoni saranno più alti nelle regioni con un maggiore tasso di incidenti.
A cura di Paola Campanelli