Sono soggetti che operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell’agente principale. Ed in particolare:
- i produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione;
- i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione. Per entrambi il compenso é normalmente stabilito in provvigioni.
ISCRIZIONE
L’iscrizione alla Gestione, decorre dal 1° gennaio 2004, per i soggetti che a tale data esercitavano detta attività e dalla data di inizio della medesima, ma le domande di iscrizione presentate entro il 28 febbraio 2004 non generano l’applicazione di sanzioni.
Coloro che iniziano successivamente, hanno invece l’obbligo di presentare la prescritta domanda, con le modalità e nei termini previsti per la generalità degli assicurati.
CONTRIBUTI
Questi lavoratori sono tenuti a corrispondere i contributi previdenziali applicando le aliquote di legge al reddito effettivamente prodotto. Non si applica quindi il contributo minimo obbligatorio.
I contributi in argomento, comprensivi della somma dovuta per la tutela della maternità (€ 7,44 annui), devono essere corrisposti secondo le modalità di pagamento dei contributi IVS eccedenti il minimale (due acconti ed eventuale saldo).
In riferimento al predetto massimale, il rinvio al sistema di calcolo contributivo di cui all’ art. 1 della legge n. 335/1995, operato dalla norma in esame al fine di riservare ai produttori esclusivamente il trattamento pensionistico contributivo, non legittima, nei confronti degli stessi, l’applicazione generalizzata del criterio di imposizione dei contributi entro il massimale di cui al successivo art. 2, comma 18, della medesima legge. Di conseguenza il detto massimale contributivo sarà applicato soltanto nei confronti dei produttori di terzo e quarto gruppo privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.
REGOLARIZZAZIONE 01.01.99 – 31.12.03
I produttori di 3° e di 4° gruppo sono ammessi, a copertura del periodo 1° gennaio 1999 al 31dicembre 2003, al pagamento dei contributi purché l’attività espletata, risulti da atti aventi data certa (certificazione camerale attestante l’iscrizione in qualità di intermediario, lettere di incarico e denuncia dei redditi d’impresa).
L’importo dei contributi da versare é quello dovuto alla Gestione dei Commercianti per i singoli periodi ai quali si riferisce la regolarizzazione contributiva, in relazione ai redditi effettivamente conseguiti – senza tener conto del minimale imponibile – ed alle aliquote in vigore nei periodi stessi. Le somme da regolarizzare vanno, quindi, maggiorate di un interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento ( attualmente pari al 2% ).
La regolarizzazione può essere chiesta anche per periodi inferiori a quelli di effettiva attività ed é ammesso il pagamento rateale degli importi come sopra determinati, in un numero di rate mensili non superiore a 36, con l’ulteriore applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 2 punti.( 4%).
La domanda di regolarizzazione deve essere presentata unitamente alla domanda di iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto n. 269/2003 ( 2 aprile 2004 ). Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta dell’Istituto. In caso di pagamento rateale, entro il predetto termine dovrà essere corrisposta la prima rata.
Fare attenzione alla legge Fornero sulle False Partite IVA