Mancata iscrizione al RUI ? sanzione fino a 100.000 EURO

Iscrizione al Rui? 100.000 buoni motivi per farla.

Solo chi è iscritto al Registro unico degli intermediari dell’Ivass (ex Isvap) può esercitare la professione di consulente assicurativo. E chi sgarra, rischia di pagare un prezzo molto alto: fino a 100.000 euro di multa

più la reclusione.

 

Sanzioni per la mancata iscrizione al Rui

Chi sono gli intermediari assicurativi? Si tratta di consulenti assicurativi che possono operare come liberi professionisti (agenti, subagenti e broker), dipendenti di una compagnia assicurativa, oppure società di intermediazione. In tutti i casi, è richiesta l’iscrizione al Rui, registro istituito dal 2007 per garantire ai clienti una maggiore trasparenza.

Per evitare, cioè, che chiunque potesse improvvisarsi consulente assicurativo, con grave danno per le famiglie o le imprese, che rischiavano di affidare i propri risparmi a persone senza competenza, si è deciso di istituire un Registro di facile consultazione anche per gli utenti, a cui si accede dopo aver seguito un corso di formazione (sezione E) o aver superato l’esame di accesso.

Perché una norma sia efficiente occorrono anche delle sanzioni adeguate per chi non la rispetta.

Per l’Ivass, l’esercizio della professione di intermediario senza l’iscrizione al Rui è la forma di violazione più grave del regolamento e per questo prevede che:

“l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di un soggetto non iscritto nel registro è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da diecimila a centomila euro (art. 305 del Codice delle assicurazioni). Inoltre, è prevista la sanzione disciplinare della radiazione dal registro per l’intermediario che si avvale di collaboratori non iscritti (art. 62 del Regolamento)”.

Chi, dunque, esercita la professione abusivamente incorre dunque in sanzioni pecuniarie, che vanno da 10.000 a 100.000 euro e reclusione da 6 mesi a due anni. Comporta sanzioni anche la mancata iscrizione e comunicazione all’Isvap di collaboratori da iscrivere alla sez. E, con multe da da 1.000 a 10.000 euro.

Violazioni delle norme e sanzioni per gli intermediari assicurativi

Al di là della mancata iscrizione al Rui, si può incappare in sanzioni per violazioni delle norme che regolano la professione. A seconda della gravità della violazione, sono previste misure solo pecuniarie, o anche misure disciplinari che prevedono la censura, una sorta di cartellino giallo, o addirittura la radiazione dal Rui.

Vediamo un po’ quali possono essere le violazioni degli intermediari e le relative sanzioni.

Scatta la radiazione dal Rui per:

l’esercizio dell’attività d’intermediazione in relazione a contratti di imprese di assicurazione e riassicurazione non autorizzate o abilitate;

versamenti temporanei dei premi o di somme destinate ai risarcimenti in conti correnti diversi da quello ufficiale;

mancato versamento dei premi alla Compagnia o indebita acquisizione di denaro della compagnia;

falsa comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna di documenti al contraente o all’Ivass;

contraffazione o falsificazione della documentazione contrattuale;

contraffazione delle firme del contraente e/o rilascio di false attestazioni in sede di offertao di esecuzione del contratto;

mancanza della copertura assicurativa “Polizza R.c. professionale”da parte degli iscritti sez. A-B al rui;

esercizio dell’attività d’intermediazione da parte degli iscritti nella sez. A-B come inoperativi;

esercizio dell’attività d’intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al RUI al di fuoridei propri locali.

Si tratta, quindi, di comportamenti particolarmente gravi verso il cliente o la compagnia.

Scatta la censura dal Rui invece per :

esercizio dell’attività con incompatibilità con altre cariche (amministratore, direttore generale, sindaco, Resp. Internal auditing);

mancata comunicazione all’Ivass di un intermediario (iscritto alla sez. A-B-D) entro 5 giorni lavorativi per la perdita di un requisito per l’iscrizione al RUI e/o per la ripresa dell’attività per i non operativi;

interruzione del rapporto di lavoro con un soggetto iscritto alla sez. E (entro 10 giorni lavorativi);

violazione degli obblighi di aggiornamento professionale;

violazione delle attività d’intermediazione tramite internet;

mancanza della conservazione della documentazione (contratti, mandato, etc.) per almeno 5 anni;

versamento nel conto corrente dei premi incassati oltre i 10 giorni;

accettazione di mezzi di pagamento non consentiti dalla normativa.

Sanzioni pecuniarie, a volte accompagnate anche da quelle disciplinari, infine, sono previste sopratutto per chi non opera con trasparenza nei confronti dei clienti. Si rischiano multe per:

utilizzo del conto corrente bancario e/o postale senza separazione patrimoniale per l’incasso dei premi o mancata stipulazione della fideiussione bancaria: multa da 1.000 a 10.000 euro più radiazione;

pubblicità dei prodotti assicurativi non conforme alle condizioni contrattuali o alla nota informativa dei prodotti offerti: multa da 1.000 a 10.000 euro;

mancata esposizione di Nota Informativa e provvigioni del prodotto r.c.a. nei locali degli intermediari: multa da 1.000 a 10.000 euro;

mancata consegna della Nota informativa a clienti: multa da 1.000 a 10.000 euro e censura;

comportamento non professionale verso la clientela: multa da 1.000 a 10.000 euro e censura;

violazione delle regole particolari di comportamento e delle informazioni da fornire al contraente: multa da 1.000 a 10.000 euro e censura;

omessa o inidonea Informativa resa all’interessato ai sensi del codice della Privacy: multa da 6.000 a 36.000 euro.

Chi controlla gli intermediari assicurativi?

Chi accerta che tutti gli intermediari operativi abbiano l’iscrizione al Rui e rispettino le norme?

Il compito di vigilanza principale spetta all’Ivass. che esercita il suo controllo attraverso gli ispettori, che verificano condotte di mercato e rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti su segnalazione di comportamenti irregolari fatte da imprese di assicurazione, intermediari, consumatori, CONSAP, organi di Polizia e altre Pubbliche Autorità. Secondo la relazione 2013, nel 2012 sono arrivate all’Ivass 791 segnalazioni a fronte delle 883 del 2011, provenienti da imprese . Di queste, 131 (pari al 16,6% del totale) hanno riguardato revoche per giusta causa di mandati agenziali da parte di imprese di assicurazione.

Nel dettaglio, nel corso del 2012 le segnalazioni hanno riguardato:

308 agenti (sezione A del Rui);

108 broker (sezione B del Rui);

2 produttori (sezione C del Rui);

21 banche e altri intermediari (sezione D del Rui);

255 collaboratori (sezione E del Rui);

71 abusivi;

26 altri operatori.

Le principali tipologie di violazioni segnalate hanno riguardato:

commercializzazione di polizze contraffatte e pertanto prive di validità;

violazione del principio di separazione patrimoniale;

mancata o ritardata registrazione a cassa di contratti assicurativi a fronte dell’incasso dei relativi premi;

violazione dell’informativa precontrattuale;

violazione dell’obbligo di presentare o proporre contratti adeguati alle esigenze del consumatore;

esercizio dell’attività di intermediazione in assenza di iscrizione;

esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di collaboratori esterni non iscritti;

violazione degli obblighi di comunicazione all’Istituto;

mancata conservazione della documentazione assicurativa;

abuso dell’utilizzo di locuzioni assicurative o di espressioni non conformi alla natura dell’attività esercitata.

Anche le imprese assicurative hanno dei loro ispettori, perché, secondo quanto stabilisce il codice delle assicurazioni private all’art. 119 e 325 comma 3, rispondono in solido con l’autore della violazione “nel caso in cui l’inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazioni e di riassicurazione”. In questo caso, però, gli ispettori hanno solo il compito di segnalare, mentre non possono elevare sanzioni.

Insomma, chi vuole fare il consulente assicurativo ha 100.000 buone ragioni per provvedere all’iscrizione al Rui e diventare un professionista con tutte le carte in regola.

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