Ivass ha avviato il procedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo per oltre tre anni, ai sensi artt. 113, comma 1,
lett. c), del D. Lgs. N. 209/2005 e 26, comma 1 lett. c), del Reg. ISVAP n. 5/2006,come previsto dalla nota del 7 ottobre 2014, prot. N. 46-14-036602, l’Ivass ha assegnato agli intermediari delle sezione
A e B un termine ultimo, entro il quale giustificare la propria inoperatività 17 Novembre 2014 dopo questa data in assenza di comunicazione ha predisposto il procedimento di cancellazione dal registro RUI .
Ai sensi degli artt. 114 del D. Lgs. N. 209/2005 e 27 del Reg. ISVAP n. 5/2006, è possibile riscriversi al RUI in ogni momento dopo aver dimostrato di aver adempiuto regolarmente agli obblighi di pagamento del contributo annuale di vigilanza, agli obblighi di aggiornamento professionale e al pagamento della tassa di concessione governativa.
E’, inoltre possibile far ricorso, a tale Procedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, entro 60 giorni dalla notifica al tribunale del Lazio.
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