Inquadramento produttore iscritto a sezione E

Può un produttore regolarmente iscritto alla sez. E del RUI essere considerato ed inquadrato come collaboratore occasionale e soggetto quindi a ritenuta d’acconto Irpef

20% avendo un carico titoli mensile?

 

Per rispondere compiutamente a questa domanda occorre rifarsi alla normativa di riferimento in vigore, che è molteplice in quanto diversi sono gli aspetti da considerare.

– La normativa relativa all’intermediazione assicurativa (Codice delle assicurazioni e Regolamento 5/2006 Ivass) per la qualifica degli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali prevede (nel modello da utilizzare per la loro iscrizione da parte di intermediari della sezione A,B,D) i seguenti soggetti: “dipendente, collaboratore, produttore, altro incaricato” senza fare riferimento (a parte l’indicazione relativa al dipendente) al rapporto giuridico e fiscale che intercorre tra agente e collaboratore.

– La normativa fiscale relativa ai compensi derivanti da intermediazione assicurativa (Art.25bis Dpr 600/73) prevede di effettuare una ritenuta di acconto del 23% (l’aliquota del primo scaglione reddituale Irpef) sul 50% delle provvigioni.

– Le prestazioni occasionali “ordinarie” (“Legge Biagi”) sono collaborazioni lavorative autonome che non possono superare, nello stesso anno, la durata di 30 giorni e i 5.000 euro di compensi percepiti per la totalità dei committenti; se vengono superati questi limiti di durata e di retribuzione, il contratto di lavoro occasionale decade. Non è necessaria l’apertura di una partita IVA, è sufficiente che il collaboratore presenti una ricevuta per prestazione occasionale. Il datore di lavoro opererà una ritenuta d’acconto del 20%sul compenso.

Sotto il profilo giuridico e previdenziale, si tratta di collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici e si iscrivono sempre alla Gestione Separata Inps, qualunque sia la durata e qualunque sia l’importo. Sotto il profilo fiscale sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente.

Ciò premesso occorre precisare che i subagenti e tutti i collaboratori ad essi assimilati (produttori di 3° e 4° gruppo, inquadrati secondo quanto previsto dal contratto del 1939) sono soggetti di impresa, anche se svolgono la loro attività come ditta individuale.

Per svolgere la loro attività sono infatti obbligati all’iscrizione al Registro Imprese, operazione che può essere definita solo in presenza di una regolare lettera di collaborazione (per i produttori di assicurazione vedi il Contratto nazionale del 1939, tuttora vigente).

Pertanto si ritiene non possibile considerare un produttore di assicurazioni come collaboratore occasionale.

Piuttosto, in presenza di compensi provvigionali limitati la persona interessata potrebbe accedere al regime contabile agevolato sempre se in possesso dei requisiti per essere considerati minimi (articolo 1, Legge 244/2007).

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