È dovuto il risarcimento comprensivo di IVA anche se non c’è la fattura perché l’autovettura non è stata ancora riparata.
In caso di incidente stradale, per ottenere dall’assicurazione il risarcimento del danno comprensivo di IVA, è sufficiente esibire un preventivo di spesa rilasciato dal carrozziere; non è necessaria
invece la fattura. E, pertanto, non è obbligatorio effettuare la riparazione.
Diversi tribunali ritengono spesso che il risarcimento basato sul semplice preventivo non dia diritto all’assicurato ad ottenere anche l’IVA sulla riparazione, poiché mancherebbe la dimostrazione che sia stato effettivamente pagato il prezzo al carrozziere per la riparazione del veicolo; pertanto, il pagamento dell’IVA sarebbe un indebito arricchimento ai danni dell’Assicurazione.
Questo orientamento, però, è sbagliato: a dirlo è la Cassazione in una sentenza di ieri [1]. Secondo la Corte, infatti, il risarcimento del danno patrimoniale va esteso anche agli oneri accessori e consequenziali: se dunque il ristoro è liquidato in base alle spese necessarie a riparare un veicolo, esso deve comprendere pure l’Iva: e ciò anche nel caso in cui la riparazione non sia stata ancora effettuata.
Infatti, il danneggiato dovrà comunque prima o poi pagare l’Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto l’autoriparatore è tenuto per legge ad addebitarla a titolo di rivalsa al committente (a meno che, beninteso, il danneggiato per l’attività che svolge non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto versata).
[1] Cass. sent. n. 14535/2013 del 10.06.13.
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