Tra le ultime sentenze della Cassazione la n.4564/2012 è senz’altro una di quelle destinate a lasciare un segno nell’ambito del cosiddetto risparmio tradito. Sono molti i principi espressi che meritano una segnalazione.
Quello più rilevante riguarda il fatto che i risparmiatori che abbiano maturato esperienza in operazioni su strumenti finanziari hanno il diritto a ricevere dall’intermediario le informazioni previste dal Regolamento Consob e dal Tuf, al pari dei clienti non abituati ad investimenti di questa tipologia. «I giudici – spiega il legale David Giuseppe Apolloni del Foro di Perugia – hanno riconosciuto l’applicabilità delle disposizioni contenute agli articoli 21 d. lgs. 58/98 e 28, comma 2, Reg. Consob n. 11522/98 anche nei confronti di quei clienti che investano abitualmente su titoli finanziari». La Cassazione così si esprime: «…l’obbligo di informazione non viene meno per il fatto che il cliente abitualmente investa in titoli finanziari perché ciò non basta a renderlo investitore qualificato». In sostanza, gli intermediari non sono esonerati dall’obbligo di indicare la natura, i rischi e le caratteristiche specifiche dei titoli in quei casi in cui si trovino a contrattare con soggetti esperti, a conferma di un orientamento giurisprudenziale che in passato era già stato manifestato dalla suprema Corte. Altro punto chiave è quello relativo alla disciplina dell’onere della prova in contenziosi tra le banche ed i clienti (art. 23, ultimo comma, Tuf). Come messo in evidenza dalla sentenza n. 4564/2012, a fronte della contestazione dei clienti relativa al fatto che l’intermediario aveva effettuato l’operazione in assenza di uno specifico ordine, era l’istituto di credito a dover dimostrare di aver agito in presenza di un apposito ordine. «La Corte ha stabilito – aggiunge Apolloni – che bisogna escludere che il comportamento della banca possa dirsi sanato dalla mancata contestazione degli estratti conto da parte dei clienti nei termini di legge». Infatti, come sottolinea la pronuncia, la mancata contestazione non impedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (ex plurimis, Cass. 11626/11). Un passaggio non indifferente perché in molti casi le banche nei contenziosi presentano questa infondata eccezione di mancata contestazione degli estratti conto nei termini previsti. Infine, viene riaffermare la rilevanza dell’obbligo per gli intermediari di consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.