Contributo SSN: eliminata deducibilità dal 2014

Disposizione introdotto dalla Legge di conversione del Decreto IMU Tra le disposizioni del Decreto IMU, D.L. 102/2013 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) conv. con mod. dalla L. 124/2013, è stata inserita una misura poco attinente al tema IMU e della fiscalità immobiliare,

certamente con la finalità di reperire gettito per coprire l’abolizione della prima rata IMU, ma che produce i suoi effetti su una vasta platea di soggetti.

 

Si tratta in particolare dell’intervento in tema di deducibilità del contributo applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la cui indicazione all’interno della polizza avviene, generalmente, con la voce contributo SSN (servizio sanitario nazionale).

La Legge di conversione del Decreto IMU – Nelle pieghe della L. 124/2013 s’introduce un co. 2 – bis all’art. 12, D.L. 102/2013, con il quale si prevede che “a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

La citata disposizione comporta un duplice effetto:

– l’abrogazione della particolare disposizione (art. 4, co. 76, L. 92/2012, c.d. Legge Fornero) con la quale si prevedeva la deducibilità del contributo SSN per la parte che eccedeva 40 euro, applicabile a partire dal 2012;

– si stabilisce l’integrale indeducibilità del contributo SSN, ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP, a partire dal 2014.

La deducibilità del contributo SSN – Volendo riepilogare la deducibilità del contributo SSN alla luce del nuovo intervento, vanno distinti i periodi d’imposta fino al 2011, il 2012 e il 2013, e quelli a partire dal 2014.

Per i periodi fino al 2011 il contributo SSN era deducibile essendo ricompreso nei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. e), D.P.R. 917/1986.

Per i periodi d’imposta 2012 e 2013 la Legge Fornero ha sancito una franchigia di 40 euro.

A partire dal 2014 il contributo SSN sarà completamente indeducibile.

Gli effetti della misura – La misura in esame prevede che la stessa si applichi ai fini delle imposte dirette a ai fini IRAP a partire dal 2014 (UNICO 2015).

Dunque, la norma in questione, oltre a spiegare i propri effetti sulle persone fisiche, “dovrebbe” riguardare anche il reddito d’impresa e il reddito da lavoro autonomo, dato il generico riferimento alle imposte dirette e all’IRAP.

Ciò comporterà che nella determinazione di tali tipologie reddituali, che prevedono la deducibilità delle spese relative all’impiego dei veicoli in base alle disposizioni dell’art. 164, D.P.R. 917/1986, l’annotazione separata del contributo SSN che sarà completamente indeducibile.

Considerazioni – La citata disposizione avrà impatti rilevanti i tutti i casi in cui si prevede la deducibilità “piena” delle spese relative all’impiego dei veicoli in base alle disposizioni dell’art. 164, D.P.R. 917/1986.

L’impatto sarà attenuato, ma non trascurabile, nei casi in cui la percentuale di deducibilità delle spese relative all’impiego dei veicoli in base alle disposizioni dell’art. 164, D.P.R. 917/1986 è fissata nella misura del 20%.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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