Responsabilità medica per mancata informazione dettagliata sui rischi dell’operazione.

Una donna che ha subito una invalidità permanente agli occhi, nella misura del 60%, e’ dovuta arrivare in Cassazione per ottenere il risarcimento dei danni da parte del medico oculista al quale si era rivolta per

l’intervento.

 

 

La paziente riteneva di non essere stata adeguatamente informata dal medico circa le reali conseguenze che sarebbero potute verificarsi con l’intervento.

Il medico,invece, sosteneva di averla adeguatamente informata, circa le conseguenze post operatorie, perché aveva fornito alla paziente un depliant che evidenziava i rischi dell’operazione.

La Corte d’Appello ritenendo che il medico avesse adeguatamente informato la paziente dei probabili rischi rigettava la domanda; la Cassazione,invece, ha dato ragione alla donna ritenendo che : il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia “informato”.

In parole semplici significa che le informazioni del medico devono essere dettagliate con riferimento alla piena conoscenza della natura dell”intervento medico e/o chirurgico, dei suoi rischi e dei risultati conseguibili.

Corte di Cassazione n.2177 del 4 febbraio 2016

Fonte

Condividi questo contenuto sulla piattaforma che preferisci.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Stampa

Accedi con le tue credenziali

 per usufruire di tutti i servizi riservati agli associati U.L.I.A.S.

Nel caso non fossi ancora registrato, puoi richiedere adesso l’accesso che verrà validato dopo il versamento della quota associativa.