RCA, risarcimento, danno morale, disciplina nazionale

Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166 e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni

nazionali ai sensi delle quali l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli copre il risarcimento dei danni immateriali dovuto,

secondo la normativa nazionale sulla responsabilità civile, per il decesso di un prossimo congiunto in un incidente stradale solo sino a concorrenza di un massimale inferiore agli importi fissati all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 84/5.

La Corte si è così pronunciata nella controversia tra un cittadino lettone e una società di assicurazioni, in merito al risarcimento da parte di quest’ultima, a titolo di responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, dei danni morali subiti dal primo derivanti della morte dei suoi genitori in un incidente stradale.

Corte giustizia UE sez. II, sentenza del 24/10/2013 numero 277

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